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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24457/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. La società ricorrente è stata condannata a rifondere al Ministero le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 700,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito. La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che la misura non si applica nei casi di estinzione del processo per rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, contro la sentenza del Tribunale di Venezia che, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace, aveva rigettato l’opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa per una sanzione amministrativa di Euro 112,68, oltre spese. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ricorrente ha poi rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e dal legale rappresentante. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia, rilevando che il giudizio di cassazione dovesse essere dichiarato estinto; ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Amministrazione resistente, secondo il principio di causalità. È stato anche escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non anche in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato come base normativa della rinuncia al ricorso in cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti processuali della rinuncia e alla declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne esclude l’applicazione in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e dalla parte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese seguono il principio di causalità e possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante.
  • L’ulteriore importo previsto per il contributo unificato dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica nei casi di estinzione del giudizio, perché la disposizione è di stretta interpretazione ed opera soltanto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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