Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01758/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 516 c.p.p. per aver consentito al P.M., all'udienza del 28.3.2023, di modificare la contestazione (da furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento a furto aggravato dalla violenza sulle cose), deducendo la tardività della modifica in ragione della procedibilità a querela del reato; 2) insufficienza della prova in ordine al tentativo di furto; 3) errata qualificazione del luogo (si trattava di un box e non di una pertinenza di privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis c.p.); 4) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p., sostenendo che la serranda non era stata forzata; 5) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. In particolare: sul primo motivo ha ritenuto legittima la modifica dell'imputazione operata dal P.M. il 28.3.2023 perché, alla luce della riforma (d.lgs. n.150/2022), il termine per la querela decorrente dal 30.12.2022 si sarebbe esaurito il 30.3.2023, quindi la modifica è stata tempestiva; sul secondo motivo ha confermato la sufficienza della prova (ritrovamento dell'imputato accanto all'autovettura della persona offesa, strumenti idonei alla manomissione, serranda manomessa, attrezzi pronti per l'asporto) e ha ritenuto non credibile la giustificazione alternativa; sul terzo motivo ha affermato che il garage costituiva pertinenza della privata dimora e rientra nell'art. 624-bis c.p.; sul quarto motivo ha confermato la manomissione della serranda e la rilevanza del possesso di strumenti idonei alla forzatura ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p.; sul quinto motivo ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha escluso la non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) tenuto conto dei precedenti e della gravità/abitualità della condotta. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato in relazione al potere di modificare l'imputazione: il vizio denunciato è stato ritenuto infondato perché la modifica dell'imputazione da parte del P.M. è avvenuta nei termini utili dopo la riforma sulla procedibilità del reato di furto

  • art. 516 c.p.p.

    Momento processuale richiamato dalla difesa per censurare la modifica dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che la modifica sia avvenuta prima della decorrenza del termine di querela

  • art. 624 c.p.

    Norma base del reato di furto cui si riferisce la fattispecie; la modifica dell'imputazione riguardava una diversa aggravante riconducibile allo stesso titolo di reato

  • art. 624-bis c.p.

    La norma punisce il furto commesso nell'abitazione o nelle sue pertinenze; la Corte interpreta la nozione di pertinenza in senso funzionale e strumentale rispetto alla privata dimora, anche senza uso esclusivo

  • art. 625 n.2 c.p.

    Aggravante per il furto commesso con violenza sulle cose: la Corte ha ritenuto comprovata la manomissione della serranda e il possesso di strumenti idonei, giustificando l'applicazione dell'aggravante

  • art. 707 c.p.

    Reato dal quale l'imputato era stato assolto in appello; la Corte di Cassazione ha confermato la riforma parziale della sentenza di merito

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda i criteri delle Sezioni Unite (tenuità e non abitualità) e conferma la valutazione del giudice di merito che ha escluso l'applicazione a causa della gravità dei fatti e dei precedenti dell'imputato

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (art.2, comma 1, lett. i))

    Ha modificato l'art. 624 c.p. rendendo il furto in determinate ipotesi procedibile a querela; la Corte ha applicato la decorrenza e la disciplina transitoria per stabilire che il termine per la querela non era scaduto al momento della modifica dell'imputazione

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022 (come modificato)

    Disciplina la decorrenza del termine per la presentazione della querela per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma (termine decorre dal 30.12.2022 se la persona offesa aveva già notizia del fatto); criterio applicato per valutare la tempestività della modifica dell'imputazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese di procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Dopo la modifica legislativa che ha reso il furto procedibile a querela in molte ipotesi, il termine per la querela decorre secondo le disposizioni transitorie (dal 30.12.2022 se la persona offesa aveva notizia del fatto); il pubblico ministero può modificare l'imputazione entro tale termine senza che ciò comporti improcedibilità dell'azione penale
  • In sede di legittimità la Corte non rivede valutazioni di fatto ben motivate: il possesso di strumenti idonei alla effrazione, la manomissione del dispositivo di accesso e la disponibilità di beni predisposti per l'asporto costituiscono elementi idonei a sostenere la sussistenza del tentativo di furto
  • Un garage o box può configurare "pertinenza" della privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis c.p. se sussiste un rapporto di strumentalità e contiguità funzionale con l'abitazione, anche se l'uso non è esclusivo
  • L'aggravante per violenza sulle cose si può ritenere integrata non solo dall'effrazione palese ma anche dalla manomissione di dispositivi di chiusura qualora emergano elementi concreti di forzatura e il possesso di strumenti idonei
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede valutazione complessiva di tenuità dell'offesa e non abitualità; pregressi penali, modalità e gravità del fatto e indice di abitualità possono escluderne l'applicabilità
  • Le questioni di diritto nuove o che dipendono da valutazioni complesse sulle conseguenze di una riforma normativa richiedono attenzione ai termini transitori e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite; le difese procedurali relative alla tardività della contestazione devono essere valutate alla luce della disciplina transitoria applicabile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.