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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41872/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) vizio per mancata citazione di Guzzo Annamaria (terza titolare dei beni oggetto di sequestro) ai sensi del comma 1-quinquies dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. e contestazione della legittimità della confisca nei confronti di un terzo, sostenendo che l'accusa non avrebbe fornito prova rigorosa della fittizia intestazione e della disponibilità effettiva dei beni; 2) censura sulla sproporzione tra valore della moto Harley Davidson e dell'orologio di lusso rispetto ai redditi dichiarati e deduzione che la moto potesse essere bene strumentale intestato alla societa Alla Car Sud.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto non applicabile retroattivamente la disciplina prevista dal D.lgs. 21/2018 che obbliga la citazione dei terzi nelle fasi di cognizione già concluse, per cui la mancata citazione della Guzzo nelle fasi precedenti non ha invalidato il giudizio di rinvio. Quanto al merito della confisca, la Corte ha confermato la confisca dei beni (quota del terreno e fabbricato intestati a Guzzo Annamaria, la Harley Davidson e l'orologio di lusso) ritenendo insuperata la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale alla luce della modestia dei redditi e delle circostanze (periodo di vicinanza del condannato al clan). La Corte ha inoltre precisato che, sebbene per i terzi estranei alla commissione del reato sia richiesto all'accusa un grado di prova elevato (gravità, precisione e concordanza) per dimostrare l'interposizione, nel caso di specie Guzzo non era considerata terza estranea ma coniuge del condannato e pertanto la presunzione speciale prevista per i reati connessi alla mafia si estende anche a lei. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p. e art. 416-bis c.p.

    Il reato per cui il Trovato è stato condannato (concorso esterno in associazione mafiosa) costituisce il titolo di reato che legittima l'applicazione della normativa speciale sulla confisca e la presunzione di illecito accumulo.

  • art. 12-sexies d.l. 306/1992 conv. nella l. 356/1992 (norma storica applicata alla confisca speciale, ora richiamata nella disciplina moderna)

    Disciplina la confisca 'allargata' per i reati associativi mafiosi e fonda la presunzione relativa di illecita accumulazione per il soggetto condannato; sposta l'onere sulla parte interessata di dimostrare fonti lecite e proporzionate.

  • art. 240-bis c.p.

    Norma oggi richiamata per la confisca nei confronti di terzi: per i terzi estranei alla commissione del reato è necessario che l'accusa dimostri, con elementi di gravità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene; tuttavia la giurisprudenza e questa sentenza riconoscono che la presunzione speciale può estendersi al coniuge e ai figli quando la sproporzione e le circostanze indicano intestazione simulata.

  • art. 104 bis disp. att. c.p.p. (comma 1-quinquies)

    Prevede la citazione nel processo di cognizione dei terzi titolari di diritti sui beni sottoposti a sequestro; la Corte ha ritenuto che tale disposizione, di natura processuale, non possa essere applicata retroattivamente alle fasi di giudizio già concluse prima dell'entrata in vigore.

  • D.lgs. 21/2018

    Riforma processuale che ha introdotto obblighi di citazione dei terzi nelle fasi di cognizione; la Corte ha stabilito che la norma non opera retroattivamente, quindi non può imporre la partecipazione di un terzo solo nelle fasi finali di un giudizio iniziato prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Le norme processuali che impongono la citazione dei terzi (es. art. 104 bis disp. att.) non sono applicabili retroattivamente: se il giudizio di cognizione è iniziato prima dell'entrata in vigore della norma, la mancata partecipazione del terzo alle fasi precedenti non può essere sanata limitando la sua partecipazione alla sola fase di rinvio.
  • In materia di confisca 'allargata' per reati associativi di tipo mafioso opera una presunzione relativa di illecita accumulazione a carico del condannato e, in presenza di elementi concreti di sproporzione, anche a carico dei beni intestati al coniuge o ai figli quando la collocazione temporale e le circostanze suggeriscono intestazione simulata.
  • Per i terzi estranei alla commissione dei reati la confisca richiede che l'accusa provi l'interposizione fittizia con elementi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza; la sola sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni non è di per sé sufficiente a giustificare la confisca nei loro confronti.
  • Una volta instaurata la presunzione di illecito accumulo, l'onere probatorio si sposta in concreto sull'interessato che deve dimostrare fonti lecite e proporzionate delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni.
  • Beni intestati a societa o a terzi possono essere qualificati come frutto di interposizione se emerge il controllo o un collegamento stretto con il soggetto condannato; la qualificazione richiede valutazioni fattuali circostanziate e non generiche deduzioni.

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