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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17457/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di ammissione al passivo di un credito per indennità di mancato preavviso vantato da una ex dipendente nei confronti del fallimento del datore di lavoro. Il giudice delegato, e poi il Tribunale di Palermo in sede di opposizione, hanno ritenuto la domanda tardiva e quindi inammissibile perché proposta oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, mentre la creditrice era già a conoscenza del fallimento e aveva tempestivamente insinuato altre spettanze. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha sostenuto che, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento aveva fissato l’udienza di verifica del passivo a 122 giorni dalla pubblicazione, ciò implicava il riconoscimento della "particolare complessità" della procedura e quindi la proroga automatica del termine per le domande tardive fino a 18 mesi ex artt. 16 e 101 l. fall.; con il secondo ha censurato la condanna alle spese, invocando l’art. 92 c.p.c. per la novità della questione e la mancanza di precedenti consolidati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque inammissibile perché la proroga del termine per le domande tardive non è automatica ma richiede una espressa scelta discrezionale del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento, scelta che nel caso concreto non risultava adottata. Ha inoltre osservato che l’eventuale frazionamento del progetto di stato passivo da parte del curatore non equivale a proroga del termine e, anzi, comporta solo uno slittamento del dies a quo del termine annuale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la regolazione delle spese secondo la soccombenza rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica quando si applica la regola generale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, commi 1 e 4, legge fallimentare

    il termine per le domande tardive è, di regola, di dodici mesi dal deposito dell’esecutività dello stato passivo; la proroga fino a diciotto mesi richiede una decisione espressa del tribunale nella sentenza di fallimento e non opera automaticamente per la sola complessità della procedura

  • art. 16, comma 1, n. 4, legge fallimentare

    la fissazione dell’udienza di verifica del passivo oltre 120 giorni attiene alla valutazione di particolare complessità della procedura, ma non comporta di per sé la proroga del termine per le domande tardive

  • art. 12 preleggi

    l’interpretazione proposta dalla ricorrente è stata reputata contraria al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei casi previsti; la semplice applicazione della soccombenza non richiede motivazione specifica

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la questione è già stata decisa in modo conforme dalla Corte e il ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento consolidato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La proroga del termine per proporre domande tardive nel fallimento non discende automaticamente dalla complessità della procedura: serve un’espressa determinazione del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento.
  • La fissazione dell’udienza di verifica del passivo oltre il termine ordinario previsto dalla legge può essere indice di complessità, ma non vale di per sé come proroga del termine per l’insinuazione tardiva se la proroga non è stata espressamente disposta.
  • Il frazionamento dell’attività del curatore o del giudice delegato nella formazione dello stato passivo non amplia il termine per le domande tardive; al più differisce il momento iniziale da cui il termine annuale decorre.
  • In tema di spese processuali, la cassazione può censurare solo la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensare o meno le spese resta, nei limiti di legge, affidata al giudice di merito.
  • La mera novità della questione non impone automaticamente la compensazione delle spese, se la parte risulta integralmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAccertamento del passivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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