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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30853/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione a carico dell'imputato per il reato di tentato omicidio. Con l'unico motivo di ricorso la difesa deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata come lesioni personali e non come tentato omicidio. La Corte ha però rilevato che, nel rito di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto, la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito era supportata dai fatti descritti nella sentenza, in particolare dalla reiterazione di colpi di coltello diretti a una zona vitale del corpo della vittima, con ferite che avrebbero esposto la persona offesa a rischio di morte se non fosse stata sottoposta a intervento urgente. Il ricorrente censurava quindi, in sostanza, la ricostruzione degli elementi costitutivi del reato e l'apprezzamento dell'animus necandi, profili non scrutinabili in sede di legittimità nel patteggiamento se non nei limiti dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, che qui non è stata ravvisata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato perché, nel giudizio di applicazione della pena su richiesta, il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica del fatto non consente di rimettere in discussione la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, né la valutazione dell'idoneità e univocità degli atti o del dolo omicidiario. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamato come base normativa del patteggiamento, ossia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"

    La Corte ribadisce che nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi; restano esclusi i vizi relativi alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e alla ricostruzione del fatto, salvo il controllo sull'esatta qualificazione giuridica.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice in relazione alla contestazione del tentato omicidio.

  • art. 575 c.p.

    Richiamato come disposizione relativa all'omicidio volontario, nella qualificazione contestata come tentato omicidio.

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Indicati come disciplina del rito applicato e del relativo controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; non è consentito dedurre censure che investano la ricostruzione degli elementi costitutivi del reato o la valutazione del materiale fattuale.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo quando il fatto, come descritto nella decisione, sia stato effettivamente sussunto sotto una norma diversa da quella corretta; non basta contestare la lettura degli indici sintomatici del dolo o dell'idoneità degli atti.
  • Quando la sentenza espone fatti come la reiterazione di colpi d'arma bianca diretti a una zona vitale e il concreto rischio di morte evitato da un intervento urgente, la qualificazione in termini di tentato omicidio può ritenersi logicamente sostenuta da idoneità e univocità degli atti e dall'animus necandi.
  • In caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza nel patteggiamento, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiOmicidio
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiTentativo

Testo integrale

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