Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04143/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La società utilizzatrice aveva convenuto in giudizio la società concedente deducendo di avere stipulato un contratto di locazione finanziaria immobiliare traslativa e, a seguito della risoluzione del rapporto e della restituzione del bene, chiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite dal concedente, al netto dell'equo indennizzo previsto dall'art. 1526 c.c. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava il rigetto ritenendo superata la distinzione tra leasing traslativo e leasing finanziario, attribuendo prevalenza alla disciplina pattizia specificamente approvata per iscritto e quindi legittimando il trattenimento dei canoni già versati. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice deduceva: 1) violazione dell'art. 1526 c.c. per non avere applicato la disciplina del leasing traslativo e per avere ritenuto applicabile la legge n. 124 del 2017 nonostante la risoluzione fosse avvenuta nel 2014; 2) violazione degli artt. 1321 e 1382 c.c. per omessa riduzione della penale contrattuale; 3) violazione degli artt. 1322 e 1526 c.c. per avere dato efficacia a una clausola penale asseritamente idonea a determinare indebite locupletazioni del concedente; 4) violazione dell'art. 1526 c.c. e della legge n. 124 del 2017 per avere la corte territoriale ritenuto superata anche sul piano legislativo la distinzione tra leasing traslativo e finanziario. La controricorrente sosteneva, tra l'altro, l'inammissibilità di parte delle censure e la correttezza della clausola contrattuale, ma la Cassazione ha ritenuto fondati i motivi nei limiti rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame, anche sulle spese. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della legge n. 124 del 2017 non è retroattiva e non si applica alle risoluzioni anteriori alla sua entrata in vigore; per i contratti risolti prima resta applicabile la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo. Ha inoltre precisato che, in tale ambito, il giudice deve verificare se la clausola penale determini una manifesta eccessività e, in caso positivo, ridurla equitativamente anche d'ufficio, avendo riguardo al valore di mercato del bene al momento della restituzione e alla necessità di evitare indebite locupletazioni del concedente. La Corte ha quindi ritenuto erronea la decisione di merito che aveva considerato di per sé legittimo il trattenimento dei canoni e del bene senza alcuna riduzione o stima del valore residuo.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 si applica analogicamente; il giudice deve evitare indebite locupletazioni del concedente e può ridurre equitativamente la clausola penale manifestamente eccessiva, valutando il valore del bene alla restituzione.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale può essere utilizzata per la determinazione anticipata del danno del concedente, ma resta soggetta al controllo di eccessività e alla riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. nei contratti di leasing traslativo.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso per contestare la disciplina negoziale applicata al contratto, in connessione con il tema della validità delle pattuizioni contrattuali.

  • art. 1322 c.c.

    L'autonomia contrattuale non può giustificare pattuizioni che, nel leasing traslativo, provochino locupletazioni ingiustificate del concedente o eludano la funzione riequilibratrice dell'art. 1526 c.c.

  • art. 1375 c.c.

    La clausola penale va letta, quando non preveda la collocazione a prezzi di mercato, alla luce del principio di buona fede contrattuale.

  • art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017

    La disciplina introdotta non ha efficacia retroattiva; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge.

  • art. 72-quater l.fall.

    La disciplina settoriale non è estensibile analogicamente alle vicende risolutive anteriori della locazione finanziaria, che restano soggette all'art. 1526 c.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato dalla controricorrente per sostenere una preclusione processuale, ma la Corte ha ritenuto decisiva la censura di violazione di legge e non il vizio motivazionale.

  • art. 360 c.p.c.

    Nel controricorso si sosteneva che alcune doglianze avrebbero dovuto essere veicolate come vizio motivazionale; la Corte ha comunque esaminato i motivi come violazioni di legge.

Massime di principio

  • Nelle controversie su contratti di leasing risolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 continua ad applicarsi la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; a quest'ultimo si applica in via analogica l'art. 1526 c.c.
  • La disciplina introdotta dalla legge n. 124 del 2017 non ha effetto retroattivo e non può essere applicata a risoluzioni i cui presupposti si siano verificati anteriormente alla sua entrata in vigore.
  • Nel leasing traslativo il giudice deve controllare la clausola che consente al concedente di trattenere i canoni e il bene restituito, verificando se essa produca una manifesta eccessività e una indebita locupletazione; in caso positivo deve ridurla equitativamente anche d'ufficio, nei limiti delle domande ed eccezioni ritualmente dedotte.
  • La valutazione dell'eccessività della penale deve essere compiuta comparando il vantaggio assicurato al concedente con il valore di mercato del bene al momento della restituzione, detraendo dal dovuto le utilità effettivamente conseguite o conseguibili in concreto.
  • L'autonomia contrattuale nella costruzione del leasing non consente di derogare a regole imperative di riequilibrio quando la clausola standardizzata determini un cumulo di vantaggi incompatibile con la funzione dell'art. 1526 c.c.; il patto va interpretato, se necessario, secondo buona fede.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.