Cassazione Penale, Sentenza n. 426/2024 del 05/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga per due anni della sottoposizione al regime di cui all'art. 41‑bis. Contestava che il Tribunale avesse limitato il proprio controllo alla sola congruità esterna della motivazione del decreto, rifiutando di acquisire documenti richiesti dalla difesa (volti, tra l'altro, ad accertare se egli avesse nominato l'avvocatessa asseritamente collusa o avesse avuto colloqui tramite il fratello Maurizio) e sostenendo la carenza motivazionale e la violazione di legge nella mancata verifica concreta dei presupposti per la proroga (capacità attuale di mantenere o attivare contatti con la cosca e operatività di questa). Invocava profili di violazione degli artt. 41‑bis Ord. pen., 125 e 666 cod. proc. pen., dell'art. 27 Cost. e dell'art. 6 CEDU, nonché i rimedi di cui all'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erroneo il restringimento del controllo del Tribunale a un mero "vaglio di tipo esterno" sulla congruità della motivazione del decreto ministeriale, affermando che il Tribunale di sorveglianza deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti dell'art. 41‑bis mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio, compresi gli elementi offerti o richiesti dalla difesa. Ha rilevato l'omessa acquisizione dei documenti richiesti e la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, poiché non è stato spiegato perché le censure del ricorrente sarebbero irrilevanti anche se fondate. Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio con piena libertà valutativa, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 41‑bis ordinamento penitenziario
La norma richiede la sussistenza, per la sottoposizione o proroga del regime differenziato, dell'attualità della capacità del detenuto di mantenere o attivare contatti con l'associazione criminale e dell'operatività della stessa; il Tribunale di sorveglianza deve verificarne concretamente la sussistenza mediante il complessivo esame del materiale probatorio.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai mezzi di prova e al sindacato sull'attendibilità/valore probatorio degli elementi; nella decisione emerge l'esigenza che il Tribunale valuti criticamente tutto il materiale probatorio, anche quello prodotto o richiesto dalla difesa.
Richiesto in via istruttoria/impugnatoria; la Corte sottolinea il dovere del Tribunale di valutare le istanze istruttorie della difesa e motivare il rifiuto di acquisizione di documenti quando questi possono incidere sui presupposti del regime differenziato.
art. 27 Cost.
Citato a tutela dei principi di legalità e garanzia del trattamento penale; nel contesto si collega al diritto di difesa e alla necessità di un giudizio motivato e conforme alle garanzie costituzionali.
art. 6 CEDU
Riferito al diritto a un giusto processo; la decisione richiama l'obbligo di un esame effettivo delle censure difensive e di un'istruttoria adeguata per assicurare un contraddittorio reale.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto vizi di legge e violazioni procedurali che la Corte ha ritenuto fondati in relazione alla limitazione del controllo e alla carenza motivazionale.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza non è limitato a un controllo meramente formale o alla sola congruità esterna della motivazione del decreto ministeriale: deve verificare concretamente la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 41‑bis, esaminando l'intero materiale probatorio.
- La sottoposizione o la proroga del regime 41‑bis richiede l'attualità della capacità del detenuto di attivare o mantenere contatti con il sodalizio e l'esistenza di una operatività del clan; non è necessario provare contatti già avvenuti, ma va valutata la capacità reale e attuale di instaurarli.
- Le istanze difensive di acquisizione documentale non possono essere respinte con motivazioni meramente generiche: se i documenti richiesti possono incidere sui presupposti del provvedimento, il Tribunale deve valutare e motivare puntualmente il rifiuto o procedere all'acquisizione.
- La mancata istruttoria o la carenza motivazionale che impedisce di verificare l'effettiva incidenza delle prove sulla decisione costituiscono vizio rilevante e possono determinare l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe formulare richieste istruttorie chiare e dimostrare la rilevanza dei documenti richiesti rispetto ai presupposti 41‑bis; il giudice deve confrontare criticamente le prospettazioni contrapposte prima di confermare la misura.
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