Cassazione Civile, Ordinanza n. 35538/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta in via principale da un soggetto che sosteneva di non aver mai sottoscritto la girata apposta su un certificato nominativo rappresentativo di 1.000 azioni privilegiate di una società poi mutata in altra denominazione. Secondo il querelante, la firma risultante sul titolo sarebbe stata apocrifa oppure apposta su un foglio diverso dal certificato azionario, in assenza di pubblico ufficiale; ne deriverebbe la falsità materiale della girata e quindi l’inesistenza dei requisiti formali richiesti per il trasferimento delle azioni e per l’iscrizione della cessionaria nel libro soci. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della querela, valorizzando una consulenza grafologica eseguita su copia del documento, la mancata contestazione tempestiva delle modalità di espletamento della CTU, la condotta processuale contraddittoria tenuta dal ricorrente in un precedente giudizio e la superfluità della prova testimoniale del notaio autenticante. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per avere la Corte d’appello ritenuto legittima una CTU svolta su fotocopia e per avere attribuito rilievo a un esito solo probabilistico; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. per l’uso, come argomento di prova, del comportamento processuale tenuto in un diverso giudizio; 3) nullità della sentenza per mancata ammissione della prova testimoniale del notaio e per omessa valutazione di documenti e dichiarazioni ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondati il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. Ha affermato che la querela di falso era ammissibile anche contro una copia fotostatica del documento, che la mancanza dell’originale non precludeva l’accertamento della falsità materiale mediante comparazione con altre scritture, e che le censure sulla CTU erano comunque soggette al regime di preclusione dell’art. 157 c.p.c. quanto alle nullità relative. Ha inoltre ritenuto correttamente utilizzato, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., il comportamento processuale tenuto dalla parte in un precedente giudizio come elemento indiziario, valutato insieme agli altri risultati istruttori. Infine, ha giudicato insindacabile in cassazione la scelta di non ammettere la prova testimoniale del notaio, perché ritenuta irrilevante e superflua rispetto all’oggetto della causa, ossia l’autografia della firma. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulle formalità della girata dei titoli nominativi e sul trasferimento delle azioni tramite girata
richiamato nel quadro della disciplina del trasferimento delle azioni e della libertà delle forme, con adempimenti di natura esecutiva, certificativa e pubblicitaria
l’autenticazione notarile attribuisce fede privilegiata alla sottoscrizione, attestando che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale
le copie fotografiche o fotostatiche hanno efficacia probatoria se conformi all’originale o non espressamente disconosciute
la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità
le nullità relative devono essere eccepite nella prima difesa o istanza successiva, altrimenti restano precluse
il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale della parte e da risultanze di altri giudizi, purché valutati insieme al restante materiale probatorio
invocato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata non apparente né contraddittoria
richiamato nel valutare l’ammissibilità dell’atto di appello
Massime di principio
- La querela di falso può essere proposta anche contro una scrittura privata prodotta in copia fotostatica e tacitamente riconosciuta, senza che il difetto dell’originale precluda in assoluto l’accertamento della falsità materiale; resta però fermo che il grado di attendibilità della prova può risentire dell’assenza del documento originale.
- Se la sottoscrizione di una girata o di altra scrittura autenticata da pubblico ufficiale è contestata come apocrifa, la prova della falsità grava integralmente su chi propone la querela di falso; tale prova può essere desunta anche da elementi indiziari e da comparazioni con altre scritture sicuramente autografe.
- Le nullità relative del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio devono essere eccepite tempestivamente dalla parte interessata nella prima difesa utile; in mancanza, la deduzione della nullità è preclusa in cassazione.
- Il giudice di merito può utilizzare come argomento di prova il comportamento processuale tenuto dalla parte in altri giudizi e documenti formati in procedimenti diversi, purché li valuti unitamente al complesso delle risultanze istruttorie e non ne faccia l’unico fondamento della decisione.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale o di ulteriori acquisizioni istruttorie è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sulla superfluità o irrilevanza sia palesemente incongrua o contraddittoria; altrimenti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
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