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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43423/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva rigettato l'appello contro la condanna inflitta dal Tribunale di Lucca per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), contestando: (1) la motivazione della sentenza in relazione alle deposizioni dei testi (violazione di legge, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e presunto travisamento delle dichiarazioni), e (2) la prescrizione del reato ai sensi degli artt. 157, 158 e 160 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancata specificazione delle censure (in particolare per violazione dei limiti processuali relativi ai vizi della motivazione e per inosservanza degli oneri relativi alla denuncia di travisamento della prova). Quanto alla prescrizione, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato: l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante e non autonoma ai fini della prescrizione, che va computata con riferimento alla pena prevista dal primo comma; il termine massimo di prescrizione per il reato di ricettazione è di dieci anni e, posto che il fatto è del 17/03/2011, tale termine non si era ancora compiuto alla data della sentenza impugnata (23/02/2021). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In cassazione le doglianze sulla motivazione devono essere specifiche: non è ammessa una censura cumulativa e indifferenziata dei tre vizi (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità).
  • La deduzione di 'travisamento della prova' richiede l'adempimento di precisi oneri: individuazione dell'atto processuale portante, descrizione dell'elemento probatorio in contrasto con la motivazione, prova della verità dell'elemento e dimostrazione dell'effetto decisivo sulla motivazione; l'inosservanza comporta inammissibilità.
  • Per verificare la prescrizione in reati con ipotesi attenuata, si deve fare riferimento alla pena prevista per la fattispecie base (primo comma) se l'attenuante è solo circostanza e non autonoma fattispecie.
  • La mera ripetizione in Cassazione di argomentazioni già svolte senza elementi nuovi o specifici è insufficiente: il ricorso rischia l'inammissibilità per genericità.
  • Le decisioni che rigettano l'appello di merito non sono agevolmente riformabili in sede di legittimità se il ricorrente non dimostra in modo puntuale il vizio di motivazione o l'errore di fatto.

Testo integrale

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