Cassazione Penale, Sentenza n. 24636/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno che aveva confermato la condanna di Fernando Carrafiello per i reati di cui agli artt. 495 e 388 c.p.; il ricorso denunciava l'inosservanza della legge processuale in quanto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento era stata trasmessa via PEC ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 137/2020 e pertanto doveva avere valore legale, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto la trasmissione telematica irrituale e non portata a conoscenza del Tribunale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha affermato che l'art. 24 del d.l. n. 137/2020 attribuisce valore legale al deposito via PEC agli indirizzi degli uffici giudiziari individuati. La nullità intervenuta nel giudizio di primo grado comporta l'annullamento sia della sentenza di primo grado sia di quella di appello. Tuttavia il rinvio al giudice di primo grado è precluso perché i reati sono sopravvenutamente estinti per prescrizione (prescrizione perfezionatasi il 24/09/2021, considerando la sospensione di 64 giorni). Non potendosi rimettere il processo al giudice di primo grado senza privare l'imputato di un grado di giudizio né rinviare ad altra giurisdizione, la Corte ha annullato senza rinvio entrambe le sentenze e ha revocato le statuizioni civili
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4
Il deposito a mezzo PEC effettuato dal difensore agli indirizzi degli uffici giudiziari debitamente individuati ha valore legale; la trasmissione telematica conforme a questa norma non può essere dichiarata irrituale se effettuata secondo i presupposti normativi
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Riferimento procedurale sull'uso della requisitoria scritta e sull'istruttoria in assenza di discussione orale; richiamata nella fase di decisione ma non decisiva sul punto centrale della nullità
La Corte rileva che la disciplina di cui all'art. 578 c.p.p. (possibile annullamento con rinvio) non trova applicazione quando il rinvio al giudice di primo grado priverebbe l'imputato di un grado di giudizio o quando il rinvio si scontra con la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti di ammissibilità del ricorso in termini e ambiti; richiamata per definire i termini di censura del ricorrente
Massime di principio
- La trasmissione via PEC agli indirizzi degli uffici giudiziari individuati dalla normativa emergenziale (d.l. n.137/2020) ha valore legale: atti processuali inviati correttamente via PEC devono essere considerati validi.
- Se nel corso del processo emerge una nullità formale imputabile all'irregolarità del procedimento (es. mancato riconoscimento di un deposito telematico valido), la nullità può comportare l'annullamento delle sentenze di merito; tuttavia l'effetto pratico dipende dalla situazione processuale sopravvenuta (es. prescrizione).
- Quando la prescrizione si perfeziona durante il tempo occorrente per ripetere il giudizio, la Corte può annullare senza rinvio le sentenze di merito e revocare le statuizioni civili, per evitare di privare l'imputato di un ulteriore grado di giudizio o di disporre un rinvio privo di efficacia sostanziale.
- Non sempre è applicabile automaticamente l'istituto dell'annullamento con rinvio (art. 578 c.p.p.); va valutato se il rinvio sarebbe concretamente utile o lecito alla luce degli effetti sopravvenuti (es. estinzione del reato).
- In casi simili il difensore deve curare la prova della corretta trasmissione e del ricevimento via PEC (conservazione ricevute di consegna/accettazione) e, se necessario, sollecitare tempestivamente che l'atto sia preso in carico dall'ufficio giudiziario per evitare contestazioni di irregolarità.
- La revoca delle statuizioni civili segue l'annullamento penale quando la condanna penale viene cancellata; chi agisce come parte civile dovrà valutare le possibili azioni civili autonome alla luce della decisione penale.
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