Cassazione Penale, Ordinanza n. 10587/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento della prova, contestando l'attribuibilità della condotta a suo carico. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di tentato furto in abitazione e ha chiesto la derubricazione del fatto in danneggiamento, sostenendo che la ricostruzione dei fatti non giustificasse la qualificazione più grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente reiterativo delle doglianze già dedotte in appello e già disattese, quindi non specifico e solo apparente, oltre che manifestamente infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto anche il secondo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda solo il contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento, vizio che nella sentenza impugnata non era presente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato in relazione al tentativo del delitto contestato e confermato in appello.
norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna confermata; il ricorrente ne contestava la qualificazione e la sussistenza nel caso concreto.
invocato dal ricorrente come ipotesi di derubricazione del fatto, in alternativa al reato più grave contestato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione, limitato al contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
citato nel testo, ma la Corte precisa il perimetro del vizio motivazionale rilevante in termini sostanzialmente corrispondenti alla formulazione del comma richiamato.
Massime di principio
- In cassazione il motivo che riproduce in modo pedissequo le doglianze già sottoposte al giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- Il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità non coincide con una nuova valutazione del fatto o della prova, ma richiede un contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nella sentenza.
- La richiesta di derubricazione del fatto in un reato meno grave è infondata quando la motivazione della sentenza di merito, esaminata nel suo complesso, sorregge in modo non illogico la qualificazione giuridica adottata.
- La mera contestazione dell'attribuibilità della condotta all'imputato, se non supportata da censure specifiche alla trama argomentativa della decisione impugnata, non è idonea a superare il giudizio di inammissibilità del ricorso.
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