Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16180/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulle prestazioni pensionistiche integrative corrispostegli da un fondo integrativo INPS soppresso, sostenendo che la tassazione fosse stata applicata sull'intero importo anziché sull'87,5% e invocando l'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005. La domanda era stata accolta in primo grado e confermata in appello dalla CTR. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 1, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che per i cd. "vecchi iscritti" a fondi pensionistici complementari istituiti anteriormente alla riforma, e per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006, continuasse ad applicarsi il regime fiscale previgente, non quello agevolato introdotto dal 2007. Il contribuente ha resistito con controricorso; l'INPS è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il principio secondo cui, per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari già esistenti, ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente a quella data, mentre il nuovo regime agevolato dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 opera solo dal 1 gennaio 2007 e non si applica ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi". Poiché nel caso concreto era pacifico che il contribuente fosse stato assunto nel 1968 e iscritto al fondo prima del 1993, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È stato il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'Agenzia per denunciare l'erronea applicazione delle norme fiscali sostanziali.

  • art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005

    Introduce il nuovo regime di tassazione agevolata delle prestazioni dei fondi pensione complementari, applicabile dal 1 gennaio 2007 e non ai montanti maturati dai vecchi iscritti fino al 31 dicembre 2006.

  • art. 23, commi 1, 5, 6 e 7, d.lgs. n. 252/2005

    Disciplina il regime transitorio; per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari già esistenti, i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime previgente.

  • art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

  • l. n. 421/1992

    È richiamata come riferimento temporale per l'esistenza delle forme pensionistiche complementari cui si riferisce il regime transitorio.

  • d.lgs. n. 47/2000

    È richiamato per l'assetto della tassazione separata delle prestazioni pensionistiche a partire dal 2001, nel quadro del sistema previgente.

  • Cass. Sez. U. n. 13642/2011

    È richiamata per chiarire che la tassazione secondo le previgenti disposizioni TUIR e la disciplina sulla componente di rendimento non contrastano con il principio applicato dalla Corte.

  • Cass. n. 22665/2022

    È indicata come precedente conforme che afferma l'inapplicabilità ratione temporis del nuovo regime agevolato ai cd. vecchi iscritti a vecchi fondi.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio dei fondi pensione complementari, ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 dai lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari già esistenti si applica il regime fiscale previgente, non il trattamento agevolato introdotto dal d.lgs. n. 252/2005.
  • La disciplina dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005 non ha efficacia retroattiva e opera solo per le prestazioni e i montanti soggetti al nuovo regime a decorrere dal 1 gennaio 2007.
  • Quando la controversia dipende esclusivamente dalla corretta applicazione del regime transitorio e i fatti storici rilevanti sono pacifici, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
  • Il precedente delle Sezioni Unite sulla tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari non esclude l'applicazione del diverso regime transitorio per i cd. vecchi iscritti, ma si coordina con esso distinguendo tra regime previgente e nuovo sistema dal 2001/2007 a seconda delle componenti imponibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.