Sentenza n. 1506/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma (sezione prima) n. 11049/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. I, n. 11049/2021, che aveva annullato gli atti concorsuali nella parte relativa al quesito n. 25 della prova preselettiva del concorso per 2.242 funzionari giudiziari
Esito
Favorevole al resistente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata aveva impugnato gli atti del concorso pubblico per titoli ed esami, indetto il 17 luglio 2019, dopo essere stata esclusa all’esito della prova preselettiva: aveva conseguito 31,03/60 punti, a fronte della soglia minima di 31,39/60. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo erroneamente formulata la risposta indicata come corretta al quesito n. 25, poiché attribuiva al Parlamento in seduta comune l’elezione dei componenti laici del CSM per due terzi, anziché per un terzo. Il Ministero ha appellato deducendo, anzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché l’organizzazione e la gestione della procedura erano state delegate per legge alla Commissione RIPAM e a Formez PA, e contestando conseguentemente anche la condanna alle spese di primo grado, liquidate in € 1.500. Nel merito ha sostenuto che, pur essendo errata la risposta indicata dall’amministrazione, essa sarebbe stata l’unica plausibilmente corretta, dato che le altre opzioni erano manifestamente errate; la formulazione non avrebbe quindi potuto indurre in errore i candidati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi gli ordini di censure e confermato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della giustizia perché il concorso, benché gestito da altre amministrazioni per delega legislativa, era finalizzato all’assunzione di personale da inserire nei ruoli del Ministero. Ha interpretato estensivamente l’art. 41, comma 2, c.p.a., includendo tra le amministrazioni legittimate a resistere anche quella nel cui interesse è stato emesso l’atto impugnato. Nel merito, ha rilevato che la risposta indicata come corretta era oggettivamente incompatibile con l’art. 104, comma 4, Cost., che assegna al Parlamento un terzo dei componenti laici del CSM e riserva i restanti due terzi ai magistrati ordinari. In una prova concorsuale nozionistica, l’univocità della risposta individuata dall’amministrazione è necessaria perché il quesito conservi attitudine selettiva; l’erroneità della risposta non può essere superata supponendo che i candidati dovessero comunque intenderla come corretta. Nulla sulle spese d’appello, non essendosi costituita l’originaria ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, commi 300 e 307, l. 30 dicembre 2018, n. 145
La legittimazione passiva del Ministero della giustizia nella presente controversia deve essere affermata sulla base dell’incontroverso dato sostanziale per cui la procedura concorsuale, pur delegata per legge ad altre amministrazioni, è nondimeno finalizzata all’assunzione di personale dipendente di ruolo dello stesso dicastero appellante.
La delega legislativa dell’organizzazione e della gestione del concorso ad altre amministrazioni non esclude la legittimazione passiva del Ministero destinatario del personale reclutato.
La legittimazione si fonda nello specifico su un’interpretazione estensiva dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., in ragione della quale l’espressione «pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato» va intesa fino ad includere la pubblica amministrazione nel cui interesse è emesso l’atto impugnato.
Ai fini della legittimazione passiva, la nozione di amministrazione che ha emesso l’atto comprende anche l’amministrazione nel cui interesse l’atto è stato adottato.
art. 104, comma 4, Cost.
Nel merito, è incontroverso l’errore da cui è affetta la risposta al quesito individuata invece come corretta, posto che è pacifico che il Parlamento in seduta comune elegge i componenti “laici” del Consiglio superiore della Magistratura per la quota di «un terzo», prevista dall’art. 104, comma 4, Cost., mentre la stessa disposizione di legge fondamentale riserva alla componente elettiva formata da «tutti i magistrati ordinari» la restante quota di due terzi.
Il Parlamento in seduta comune elegge un terzo dei componenti laici del CSM; i restanti due terzi sono eletti da tutti i magistrati ordinari.
Massime di principio
- La legittimazione passiva rispetto all’impugnazione degli atti di un concorso spetta anche all’amministrazione nel cui interesse la procedura è stata svolta e nei cui ruoli verranno assunti i vincitori, benché l’organizzazione e la gestione siano state delegate ad altre amministrazioni.
- In una prova concorsuale a risposta nozionistica, ciascun quesito deve individuare una risposta corretta in modo univoco. Se la risposta indicata dall’amministrazione è oggettivamente errata, l’errore non è sanato dal fatto che le altre opzioni siano manifestamente sbagliate o dall’ipotesi che il candidato avrebbe dovuto riconoscere come corretta la risposta errata; viene compromessa l’attitudine selettiva del quesito.
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