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Sentenza

Sentenza n. 4485/2025 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con decreto n. 34 del 21 febbraio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 16 del 25 febbraio 2022, per quanto di stretto interesse del ricorrente: - del calendario delle prove motorio-attitudinali della procedura concorsuale e del relativo avviso, con pubblicazione in G.U. 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 9 agosto 2022, laddove non reca il nominativo del ricorrente, dei relativi verbali e degli allegati; - dell'elenco degli ammessi alle prove motorio-attitudinali della procedura concorsuale e del relativo avviso, con pubblicazione in G.U. 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 57 del 19 luglio 2022, laddove non reca il nominativo del ricorrente, dei relativi verbali e degli allegati; - dell'elenco contenente gli esiti della prova preselettiva della procedura concorsuale e del relativo avviso, dei verbali e degli allegati, con pubblicazione in G.U. 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 48 del 17 giugno 2022, così come successivamente rivalutato e aggiornato mediante ripubblicazione in data 6 luglio 2022, laddove, in corrispondenza del nominativo del ricorrente risulta riportato il punteggio non utile di 24,70; - del questionario somministrato all'odierno ricorrente in sede di prova preselettiva e relativo verbale e atto di approvazione dello stesso, laddove reca il quesito n. 11 oggetto di contestazione; - per quanto di ragione, del verbale di svolgimento e correzione della prova preselettiva del ricorrente; - di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell’interesse del ricorrente, ivi compresa sin d’ora la graduatoria finale di merito, ove non dovesse recare il nominativo del ricorrente, con riserva di notifica al controinteressato che dovesse risultare tale dalla precitata graduatoria.

Giustizia amministrativa202210401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione come errata della risposta al quesito n. 11 della prova preselettiva, con decurtazione di punteggio ed esclusione dalle successive prove, nonché i conseguenti elenchi degli esiti e degli ammessi e il calendario delle prove motorio-attitudinali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato, partecipante al concorso per 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto dipartimentale n. 34 del 21 febbraio 2022, aveva ottenuto 24,70 punti, contro la soglia di 25,69 richiesta per accedere alle prove motorio-attitudinali. Ha contestato il quesito logico n. 11 («Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 253 - 265 - 308 - 297 - 132»), sostenendo che fossero corrette due risposte: 265, perché unico numero non divisibile per 11 senza resto, e 253, da lui scelto, perché unico a convertirsi in esadecimale in una sequenza composta da sole lettere (FD). Ha dedotto la violazione del bando e dei principi applicabili ai quiz a risposta multipla, per l'ambiguità del quesito e la mancanza di un'unica risposta incontrovertibilmente esatta; ha inoltre evidenziato la decisività dell'errore, poiché, riconosciuta corretta la risposta, avrebbe conseguito 26,03 punti. Il Ministero ha eccepito il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza e ha sostenuto che l'eventuale errore, essendo il quesito somministrato a tutti, fosse neutro e che la formulazione rientrasse nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse: l'attribuzione del punteggio corretto al quesito contestato avrebbe portato il candidato da 24,70 a 26,03 punti, superando la soglia di 25,69. Ha accolto nel merito l'unico motivo. La verificazione ha accertato che entrambe le soluzioni — 265 in base alla divisibilità per 11 e 253 in base alla conversione esadecimale — sono ricavabili con ragionamenti logico-deduttivi compatibili con il livello di istruzione richiesto. Il quesito era quindi ambiguo e la risposta 253 non poteva essere valutata come errata. Il TAR ha annullato gli atti impugnati in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente, ordinando di attribuirgli sia i 0,33 punti sottratti per la risposta ritenuta errata sia il punto previsto per la risposta corretta, di stabilizzare gli esiti delle prove svolte nel frattempo e di inserirlo a pieno titolo, senza riserva, nella graduatoria finale. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    Trattasi, quindi, di un meccanismo mediante il quale la pubblica amministrazione inserisce uno «sbarramento» all’ingresso che non costituisce esso stesso una prova del concorso medesimo.

    La preselezione prevista per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco costituisce uno sbarramento all'accesso alle successive fasi, non una prova concorsuale destinata a determinare la posizione in graduatoria. Un questionario illegittimo che impedisca in concreto il superamento dello sbarramento può quindi giustificare l'ammissione alle fasi successive.

  • art. 19 c.p.a.

    Con ordinanza del 20 maggio 2024, n. 10013, questo Tribunale ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., «al fine di accertare, in relazione al quesito n. 11 “Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 253 - 265 - 308 - 297 - 132” e alle possibili risposte “[ ] 265 [ ] 297 [ ] 253”, quanto segue: 1) se la conversione in esadecimali ai fini dell’individuazione della risposta corretta è un criterio di soluzione del quesito annoverabile tra quelli di tipo «logico-deduttivo e analitico»; 2) il livello di istruzione richiesto per acquisire le conoscenze tecniche per la conversione in esadecimali; 3) il grado di complessità dei calcoli per la conversione in esadecimali di cinque numeri; 4) se il numero «253» è l’unico, all’esito della conversione in esadecimali, a fornire, diversamente dalle altre opzioni, un risultato con sole lettere»

    La verificazione è stata utilizzata per acquisire competenze tecniche necessarie a valutare le caratteristiche e la risolvibilità del quesito controverso.

  • art. 66 c.p.a.

    Con ordinanza del 20 maggio 2024, n. 10013, questo Tribunale ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., «al fine di accertare, in relazione al quesito n. 11 “Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 253 - 265 - 308 - 297 - 132” e alle possibili risposte “[ ] 265 [ ] 297 [ ] 253”, quanto segue: 1) se la conversione in esadecimali ai fini dell’individuazione della risposta corretta è un criterio di soluzione del quesito annoverabile tra quelli di tipo «logico-deduttivo e analitico»; 2) il livello di istruzione richiesto per acquisire le conoscenze tecniche per la conversione in esadecimali; 3) il grado di complessità dei calcoli per la conversione in esadecimali di cinque numeri; 4) se il numero «253» è l’unico, all’esito della conversione in esadecimali, a fornire, diversamente dalle altre opzioni, un risultato con sole lettere»

    La verificazione è stata disposta per accertare, con l'ausilio di competenze tecniche, se il quesito ammettesse più soluzioni secondo criteri logico-deduttivi e analitici.

Massime di principio

  • Nei quiz concorsuali a risposta multipla, ogni quesito deve essere formulato in modo chiaro e non ambiguo e deve consentire una sola risposta incontrovertibilmente esatta; la presenza di più soluzioni corrette rende illegittima la valutazione che ne consideri valida una sola.
  • La discrezionalità tecnica dell'amministrazione nella predisposizione dei quesiti concorsuali è sindacabile dal giudice quando la formulazione non rispetta i principi di chiarezza e univocità propri delle prove a risposta multipla.
  • Quando una risposta a un quesito ambiguo è stata valutata come errata e tale valutazione ha determinato il mancato superamento della soglia di una prova preselettiva, l'interesse all'impugnazione sussiste se la corretta valutazione avrebbe consentito l'accesso alle fasi successive.
  • Nelle procedure in cui la preselezione opera come mero sbarramento e non determina la posizione in graduatoria, l'illegittimità del questionario che abbia concretamente impedito al candidato il superamento della soglia può comportare l'ammissione alle fasi successive e la rimozione degli effetti della valutazione illegittima.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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