Sentenza n. 830/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, n. 12997 del 15 dicembre 2021, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I quater, n. 12997 del 15 dicembre 2021, che aveva riconosciuto l’indennità di trasferimento per il trasferimento disposto dopo la soppressione della casa circondariale di Nicosia
Esito
Favorevole al resistente (agenti di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Cinque appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria avevano impugnato il decreto ministeriale del 7 aprile 2016, notificato il 13 maggio 2016, che li aveva trasferiti dalla soppressa casa circondariale di Nicosia alle sedi di Enna e Piazza Armerina senza riconoscere l’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001 e gli ulteriori rimborsi conseguenti; avevano chiesto anche il pagamento dell’indennità, con interessi e rivalutazione. Il TAR aveva accolto il ricorso e condannato il Ministero al pagamento dell’indennità e degli interessi legali dalla notificazione del ricorso, escludendo la rivalutazione. Il Ministero ha appellato deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001: le manifestazioni di gradimento dei dipendenti avrebbero interrotto il nesso tra scelta organizzativa e trasferimento d’autorità; le sedi avrebbero dovuto essere considerate limitrofe in base alle circoscrizioni territoriali di competenza, non ai comuni; inoltre, l’indennità avrebbe richiesto la prova di un disagio concreto e di maggiori esborsi economici.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’unico motivo e confermato la sentenza del TAR. Le istanze di gradimento erano state presentate su richiesta dell’amministrazione e non mutavano la natura autoritativa del trasferimento, disposto per soddisfare l’interesse pubblico conseguente alla soppressione della sede; l’assenso alla destinazione non costituiva rinuncia al diritto di credito previsto dalla legge. Ai fini dell’esclusione stabilita dal comma 1-bis, il carattere limitrofo va riferito ai comuni delle sedi di servizio, interpretando coerentemente tale disposizione con il comma 1, e non alle circoscrizioni territoriali. Enna e Piazza Armerina non erano limitrofe a Nicosia: le distanze in linea d’aria erano rispettivamente di 22,74 e 40,26 km e quelle stradali di circa 46,84 e 67,70 km. Il disagio compensabile è considerato in re ipsa dalla legge e l’indennità opera in presenza dei presupposti normativi senza necessità di provare un ulteriore disagio effettivo; in ogni caso, nel caso concreto risultavano anche maggiori distanze tra le residenze degli interessati e le nuove sedi. Confermata la condanna al pagamento dell’indennità e degli interessi legali dalla notificazione del ricorso al soddisfo; la rivalutazione monetaria era stata esclusa dal TAR. Spese del grado d’appello compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86
Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
L’indennità spetta al personale indicato dalla disposizione quando il trasferimento d’autorità avvenga verso una sede di servizio in un comune diverso da quello di provenienza, salvo l’eccezione prevista dal comma 1-bis per le sedi limitrofe in caso di soppressione o dislocazione.
art. 1, comma 1-bis, l. 29 marzo 2001, n. 86
Tale indennità è finalizzata a sopperire ai disagi legati ai frequenti trasferimenti imposti al personale militare e ai dipendenti pubblici a esso equiparati, trasferimenti il cui carattere essenzialmente autoritativo ne amplifica la particolare onerosità, così da determinare i presupposti per la temporanea erogazione di un emolumento aggiuntivo, finalizzato ad attenuare gli effetti pregiudizievoli causalmente connessi all’imprevisto mutamento della sede di servizio. Essa spetta nei casi di trasferimento verso sede sita in comune diverso da quello della sede di provenienza, salvo che per le ipotesi di trasferimento conseguente a soppressione del reparto, dove l’indennità spetta solo qualora le sedi di partenza e di arrivo non siano limitrofe.
Nel trasferimento conseguente alla soppressione della sede, l’esclusione dell’indennità riguarda solo la destinazione a una sede limitrofa. La limitrofità va valutata con riferimento ai comuni delle sedi di servizio, in coerenza con il comma 1; il disagio da compensare è in re ipsa e non richiede la prova di un ulteriore pregiudizio concreto.
Massime di principio
- Quando la soppressione della sede di servizio determina il trasferimento del personale a un’altra sede, la presentazione di un’istanza di gradimento richiesta dall’amministrazione non trasforma il trasferimento d’autorità in trasferimento a domanda e non comporta rinuncia all’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, se la mobilità resta strumentale alla realizzazione dell’interesse pubblico.
- Ai fini dell’esclusione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001, la nozione di sede limitrofa va interpretata con riferimento ai comuni in cui sono situate le sedi di servizio, in continuità con il criterio del comune diverso previsto dal comma 1, e non in base alle circoscrizioni territoriali di competenza degli uffici.
- Nel trasferimento disposto a seguito della soppressione della sede, la limitrofità non coincide necessariamente con la contiguità territoriale, ma va valutata considerando la proiezione spaziale dello spostamento e il sacrificio connesso; sedi situate a rilevante distanza dal comune di provenienza non sono limitrofe ai fini dell’esclusione dell’indennità.
- Il disagio compensato dall’indennità per il trasferimento d’autorità è considerato dalla legge in re ipsa: ricorrendo i presupposti normativi, non è necessario dimostrare in aggiunta uno specifico disagio o un effettivo maggior esborso economico.
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