Sentenza n. 2371/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1505/2021, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. III, n. 1505/2021, che aveva respinto il ricorso contro il vincolo diretto sui beni mobili della ex Cantina Sociale Popolare e il vincolo indiretto sugli immobili compresi nel relativo recinto
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto le censure contro: a) il decreto della Soprintendenza con cui era stato dichiarato l'interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004, di tutti i beni mobili presenti nell'ex Cantina Sociale Popolare; b) il successivo decreto recante prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 42/2004, su tutti gli immobili situati all'interno del recinto del complesso. L'appellante ha dedotto violazione degli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento, carenza di interesse pubblico, illogicità, ingiustizia manifesta, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. In relazione al vincolo diretto, ha contestato l'inclusione indistinta di macchinari e attrezzature risalenti agli anni Settanta e Ottanta, tra cui vasche di fermentazione in cemento e serbatoi della linea a freddo, sostenendo che si trattasse di integrazioni funzionali recenti, comuni alle cantine sociali e non rappresentative della produzione preindustriale del territorio. Ha inoltre negato che l'intero compendio costituisse un unicum inscindibile o presentasse una specifica eccellenza produttiva locale. In relazione al vincolo indiretto, ha contestato l'assoggettamento di manufatti edilizi recenti, estranei al corpo originario dell'opificio e in stato di abbandono, rilevando l'assenza di una concreta dimostrazione della loro necessità per la salvaguardia dell'integrità, della prospettiva, della luce, della visibilità, della cornice ambientale e del decoro dell'immobile principale. Ha infine dedotto che le prescrizioni si sarebbero tradotte in un inammissibile vincolo di destinazione d'uso, anche in ragione del riferimento dell'amministrazione a una possibile musealizzazione del sito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto illegittimo il decreto di vincolo diretto perché l'amministrazione aveva sottoposto a tutela la totalità dei beni mobili senza una valutazione analitica delle singole cose e senza adeguata motivazione sulla loro effettiva idoneità a costituire testimonianza della produzione preindustriale del territorio. L'istruttoria e i chiarimenti acquisiti hanno evidenziato che alcuni beni, in particolare grandi vasche di fermentazione in cemento e serbatoi in ghisa della linea a freddo, risalivano agli anni Settanta e Ottanta ed erano integrazioni funzionali recenti, non riconducibili ai processi produttivi tradizionali. È stato quindi ritenuto insufficiente il richiamo apodittico all'esistenza di un unicum inscindibile. Il Collegio ha altresì annullato il vincolo indiretto, rilevando che alcuni manufatti erano addizioni recenti, tecnicamente e funzionalmente distinte dal complesso originario, e che l'amministrazione non aveva spiegato concretamente perché la loro tutela fosse necessaria a salvaguardare l'integrità, la prospettiva, la luce, la visibilità, la cornice ambientale e il decoro dell'immobile principale. Sono stati annullati il decreto del 26 giugno 2017 sul vincolo diretto dei beni mobili e il decreto dell'11 novembre 2020 sul vincolo indiretto degli immobili, con salvezza del potere dell'amministrazione di adottare nuovi provvedimenti. In sede di riedizione del potere, l'amministrazione dovrà selezionare analiticamente i cespiti in base alle loro caratteristiche concrete, all'epoca di realizzazione e alla tecnologia impiegata, motivando specificamente la loro idoneità a rappresentare la produzione preindustriale locale o la loro necessità per la salvaguardia dell'immobile tutelato. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, lett. d), d.lgs. 42/2004
La dichiarazione di interesse culturale dei beni mobili richiede che i beni siano concretamente riconducibili ai valori culturali posti a fondamento della tutela; non legittima l'assoggettamento indistinto di tutti i beni presenti in un compendio senza selezione e motivazione analitica.
artt. 13 e 14 d.lgs. 42/2004
L'imposizione del vincolo diretto, pur espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, deve essere sorretta da istruttoria completa, motivazione adeguata e valutazione ragionevole e proporzionata dei singoli beni, soprattutto nei compendi eterogenei.
art. 45 d.lgs. 42/2004
evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce ne siano alterate le condizioni di ambiente decoro
Il vincolo indiretto deve essere concretamente funzionale alla protezione dell'immobile tutelato e la sua estensione deve essere giustificata in rapporto alle specifiche esigenze di salvaguardia; non basta il generico richiamo alla relazione funzionale o all'appartenenza dei manufatti al medesimo recinto.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve rendere comprensibili le ragioni dell'inclusione di ciascun bene nel vincolo e non può risolversi in formule generiche o apodittiche riferite indistintamente all'intero compendio.
art. 73 c.p.a.
La sentenza dà atto del deposito di memorie difensive e non attribuisce alla disposizione uno specifico effetto decisorio.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'imposizione di un vincolo culturale diretto è riconosciuta all'amministrazione un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, ma il sindacato giurisdizionale verifica comunque ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza, completezza dell'istruttoria e correttezza del criterio tecnico applicato.
- Quando il vincolo riguarda un compendio eterogeneo composto da numerosi beni mobili o immobili di diversa epoca, tipologia e fattura, l'amministrazione non può imporre la tutela indistintamente sul tutto mediante un generico richiamo all'unitarietà del complesso: deve esaminare e selezionare analiticamente i singoli cespiti, considerando il loro valore e le loro caratteristiche concrete.
- L'appartenenza di un bene a un complesso avente interesse culturale non dimostra, da sola, l'interesse culturale del bene stesso. L'amministrazione deve spiegare il rapporto tra le caratteristiche del singolo cespite e il valore culturale specificamente tutelato, anche quando il bene è considerato insieme agli altri come parte di un'universalità.
- Il vincolo indiretto previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 è legittimo solo se le prescrizioni risultano concretamente necessarie e proporzionate alla salvaguardia dell'integrità, della prospettiva, della luce, della visibilità, della cornice ambientale o del decoro dell'immobile direttamente tutelato; l'amministrazione deve motivare tale nesso con riferimento agli specifici immobili assoggettati.
- Dopo l'annullamento di un vincolo per difetto di istruttoria o motivazione, l'amministrazione conserva il potere di rieditare la tutela, ma deve conformarsi alle indicazioni della sentenza, procedendo a una nuova selezione analitica dei beni e fornendo una motivazione specifica, non meramente reiterativa di formule generiche riferite all'intero compendio.
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