Sentenza n. 2499/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. 8063 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di accreditamento del corso di laurea magistrale LM-12 Design, proposto in modalità integralmente a distanza, e relativi pareri del Consiglio universitario nazionale, inclusi quelli resi in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (università telematica)
Prevale il privato
La controversia
L’università aveva chiesto l’accreditamento, per l’anno accademico 2022/2023, del corso magistrale LM-12 Design per la sostenibilità e l’innovazione sociale in modalità integralmente a distanza. Dopo due dinieghi ministeriali fondati sui pareri negativi del CUN, l’Ateneo aveva impugnato gli atti e i successivi provvedimenti adottati in sede di riesame. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello l’università ha riproposto, anzitutto, l’incompetenza del direttore che aveva adottato il diniego anziché del Ministro e l’incompetenza del Ministero a formulare rilievi relativi all’insufficienza dei dettagli sulle pratiche laboratoriali, riservati al CUN. Ha inoltre dedotto l’insufficienza della motivazione sull’incompatibilità della didattica integralmente a distanza con il corso e la classe LM-12; la violazione del d.m. n. 289/2021, che non avrebbe vietato tale modalità; l’incompetenza del CUN a definire in via generale le modalità ammissibili per ciascuna classe e la necessità di una valutazione concreta dell’ordinamento didattico, dell’idoneità dell’Ateneo e dei requisiti strutturali, questi ultimi rimessi all’ANVUR. Ha contestato, infine, l’assunto secondo cui i tirocini dovessero svolgersi in presenza, sostenendo che erano stati progettati da remoto e che le attività laboratoriali potevano essere svolte telematicamente. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello per il carattere assorbente delle censure sostanziali, senza decidere autonomamente le censure di incompetenza.
La decisione
L’appello è accolto e la sentenza del TAR Lazio n. 8063/2024 è riformata; sono accolti il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti, con annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto insufficiente il richiamo, contenuto nei pareri del CUN e nei dinieghi, a un’incompatibilità astratta tra la modalità integralmente a distanza e il corso di Design: gli atti non spiegavano perché il corso ricadesse nell’ipotesi, prevista dall’allegato 3 al d.m. n. 989/2019, dei corsi per i quali attività pratiche, tirocini o laboratori ad alta specializzazione impongono la modalità in presenza, né perché l’Ateneo non fosse in grado di erogare a distanza le attività specialistiche coerenti con gli obiettivi formativi. La normativa richiamata non introduceva un divieto generale per la classe LM-12; il decreto attuativo previsto dall’art. 8, comma 2, del d.m. n. 289/2021 non risultava emanato e non emergevano disposizioni legislative o sovranazionali che imponessero per tale classe specifici obiettivi formativi incompatibili con la didattica telematica. La mera incompatibilità astratta non poteva quindi giustificare il diniego, che richiedeva un esame concreto e una motivazione adeguata. Le censure di incompetenza sono rimaste assorbite. Il CUN e poi il Ministro devono rideterminarsi sull’istanza conformandosi ai principi della sentenza. L’amministrazione è stata condannata a rifondere le spese del doppio grado.
Norme richiamate
allegato 3 d.m. 25 ottobre 2019, n. 989
I pareri del Consiglio universitario nazionale presupposti ai provvedimenti innanzi indicati, al pari di quelli precedenti, non danno alcun conto delle motivazioni per le quali il corso in “Design” rientrerebbe nell’ipotesi prevista dal sopra citato allegato 3 al decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, n. 989, volta ad ammettere con le sole modalità in presenza di cui alle più volte citate lettere a) e b) i corsi di studio afferenti a classi che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell’Unione europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione.
Il diniego basato sulla necessità della presenza è legittimo solo se l’amministrazione motiva concretamente perché il corso ricada nell’ipotesi derogatoria descritta dall’allegato 3, che limita alla presenza le modalità di erogazione per determinate classi e attività formative.
allegato 4, sezione A, d.m. 25 marzo 2021, n. 289
Più precisamente, ai sensi dell’allegato 4 (Linee d’indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all’accreditamento di corsi e sedi), sezione A (Corsi di studio convenzionali e a distanza), la modalità «integralmente a distanza» non è consentita per le classi di laurea «che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell’Unione Europea».
La limitazione della modalità integralmente a distanza riguarda le classi per le quali specifiche attività pratiche, tirocini o laboratori ad alta specializzazione siano previsti per obiettivi formativi disciplinati da disposizioni di legge o dell’Unione europea; non giustifica un divieto astratto riferito a una classe senza verificarne i presupposti.
art. 8, comma 2, d.m. 25 marzo 2021, n. 289
Sul punto si fa rinvio all’apposito decreto, su proposta dell’Anvur, previsto dall’art. 8, comma 2, del medesimo decreto del 25 marzo 2021, n. 289, che tuttavia non è stato emanato.
Il decreto attuativo previsto per individuare le classi interessate dalla limitazione non era stato emanato; in assenza di esso non poteva ricavarsi da tale previsione un divieto generale di accreditamento in modalità integralmente a distanza per la classe in esame.
Massime di principio
- Il diniego di accreditamento di un corso universitario in modalità integralmente a distanza non può fondarsi sulla mera affermazione astratta di incompatibilità tra tale modalità e la classe di laurea. L’amministrazione deve motivare in concreto perché il corso ricada nelle ipotesi normative che impongono la presenza e perché le attività formative specialistiche previste non possano essere erogate a distanza in modo idoneo al raggiungimento degli obiettivi formativi.
- La previsione che esclude la modalità integralmente a distanza per classi con particolari attività pratiche, tirocini o laboratori ad alta specializzazione opera nei limiti in cui tali attività siano richieste per specifici obiettivi formativi disciplinati da disposizioni di legge o dell’Unione europea; non è sufficiente richiamare genericamente il carattere pratico o laboratoriale del corso.
- In assenza dell’atto attuativo previsto per individuare le classi soggette alla limitazione e di specifiche disposizioni legislative o sovranazionali applicabili alla classe, non può introdursi in via interpretativa un divieto generale di attivazione del corso in modalità integralmente a distanza.
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