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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11389/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per un contestato reato contro la pubblica amministrazione. Dai passaggi richiamati nell'ordinanza emerge che il primo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese in appello, in particolare sulla sussistenza della "pubblicità" del luogo di commissione del fatto, indicato come una cella, e sulla possibilità che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale fossero udite dai presenti. Il secondo motivo riguardava invece il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque privi di specifiche ragioni di illogicità della motivazione di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una mera riproposizione di censure già correttamente vagliate e disattese dal giudice di merito, e che il secondo motivo investisse la determinazione della pena, su cui la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 341 c.p.

    La decisione richiama implicitamente il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, valorizzando la pubblicità del luogo e la possibilità che le espressioni offensive siano udite da più persone.

  • art. 62-bis c.p.

    Le censure relative alle circostanze attenuanti generiche sono considerate questioni di trattamento sanzionatorio, sindacabili in cassazione solo nei limiti della motivazione non illogica o mancante.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e respinte con motivazione corretta e non illogica.
  • Ai fini del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la pubblicità del luogo può ricorrere anche quando il fatto si svolga in una cella, se il contesto consente la percezione dell'offesa da parte di più persone presenti.
  • La verifica in cassazione sul diniego delle attenuanti generiche non consente una nuova valutazione del merito, ma solo il controllo sulla presenza di una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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