Cassazione Penale, Sentenza n. 28564/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (rito abbreviato) per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 6/9/2011, n.159). L'imputato era stato sorpreso a Trescore Balneario, a circa 30 km dal Comune di obbligo di soggiorno (Brembate), dopo aver transitato in numerosi altri Comuni, e in compagnia di persona con precedenti (Emilio Radici) che, seppure non contestata formalmente nell'imputazione quanto alla frequentazione abituale, era valutata dai giudici di merito come elemento rilevante. In cassazione il ricorrente deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e della concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che l'allontanamento era motivato dalla ricerca di lavoro e che i precedenti non impedivano il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e non viziata la valutazione della Corte d'appello, che ha applicato i criteri dell'art. 131-bis c.p. valutando congiuntamente modalità della condotta (distanza e numero di Comuni attraversati), grado di colpevolezza e entità del pericolo (anche per la presenza di persona pregiudicata). Ha inoltre giudicato legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali del ricorrente, ritenuti indice di pericolosità sociale. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma richiamata quale titolo della contestazione: disciplina le violazioni delle prescrizioni connesse a misure di prevenzione (sorveglianza speciale), valutata la condotta di allontanamento dall'obbligo di soggiorno
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: va valutata congiuntamente su modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; i giudici di merito hanno ritenuto tali elementi non sussistenti nel caso concreto
Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti: la Corte ha potuto considerare prevalente, tra gli elementi indicati, la rilevanza dei precedenti penali
art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Rilevanza della frequenza abituale di persone pregiudicate ai fini della valutazione della sorveglianza speciale: la Corte ha considerato significativo l'incontro con soggetto pregiudicato anche se la circostanza non costituiva autonoma contestazione penale
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito e modificato)
Norma procedurale che ha consentito la requisitoria scritta del Procuratore generale, la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del pericolo: elementi fattuali anche apparentemente marginali (es. grande distanza dall'obbligo di soggiorno, numero di Comuni attraversati) possono escluderla
- La presenza o l'incontro con persone pregiudicate può assumere rilievo ai fini della valutazione del pericolo e della gravità della violazione delle prescrizioni di sorveglianza speciale, indipendentemente dal fatto che la frequentazione sia stata enunciata come capo d'imputazione separato
- Il giudice di merito può ritenere sufficiente un singolo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. per escludere le attenuanti generiche; quindi precedenti penali gravi e ripetuti sono spesso decisivi per negare il beneficio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito se la motivazione è coerente e confrontabile con i criteri di legge: censure meramente assertive o non confrontanti la motivazione complessiva sono frequentemente dichiarate inammissibili
- In casi analoghi è utile, per il ricorrente, documentare concretamente le ragioni dell'allontanamento (es. prove di ricerca di lavoro, appuntamenti, dichiarazioni testimoniali) e contestare specificamente gli elementi fattuali della motivazione per evitare il rigetto per genericità
- Se esistono precedenti penali rilevanti, il difensore dovrebbe articolare argomentazioni specifiche sulla loro non attualità o irrilevanza rispetto alla condotta contestata, poiché i giudici possono basare su di essi il diniego delle attenuanti
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