Cassazione Penale, Sentenza n. 41943/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/01/2022 che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra la partecipazione ad associazione mafiosa (sentenza del 17/03/2017) e due omicidi (sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro dell'8/02/2019): omicidio di Salvatore Imbronise (13/03/2000) e omicidio di Luciano Martello (12/07/2003). Il ricorrente censura l'uso del solo elemento temporale e la valutazione, a suo dire illegittima, di elementi provenienti dal processo di primo grado anziché dei soli dati cristallizzati nella sentenza irrevocabile
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: a) la mera coincidenza temporale non può automaticamente qualificare come unitaria la volizione tra adesione all'associazione e reati-fine; b) nel caso concreto la distanza temporale tra adesione e omicidio Martello (circa quattro anni) rende non illogica la conclusione che l'omicidio non fosse programmato al momento dell'ingresso nel sodalizio; c) l'omicidio Imbronise è risultato estemporaneo e quindi non programmato nelle linee essenziali al momento dell'adesione, per cui anche qui la continuazione non sussiste. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
La continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine è ipotizzabile solo se i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento dell'ingresso nel sodalizio; non si può riconoscere automaticamente la continuazione per tutti i reati commessi in ambito associativo
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, Sent. n. 23818/2020; Sez. 1, n. 40318/2013; Sez. U, n. 28659/2017)
Costante orientamento che richiede una verifica puntuale della programmazione dei reati-fine al momento dell'ingresso nel sodalizio e che individua indicatori rilevanti per la continuazione: omogeneità dei beni giuridici, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità di condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita; la estemporaneità di un delitto esclude, di per sé, la volizione unitaria
Massime di principio
- La continuazione tra partecipazione ad associazione (art. 416-bis) e reati-fine non è automatica: è necessario che i reati-fine fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione al sodalizio
- Il solo dato temporale non è decisivo in assoluto, ma una rilevante distanza temporale tra adesione e commissione del reato pesa contro il riconoscimento della continuazione
- Eventi estemporanei o reazioni impreviste (ad esempio reati scatenati da uno sgarro improvviso) escludono ordinariamente la esistenza di una volizione unitaria
- Il giudice deve valutare un insieme di indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità) e non può basarsi su un solo elemento
- Nelle impugnazioni sull'esecuzione il giudice valuta la sussistenza della continuazione alla luce degli elementi probatori e delle motivazioni delle sentenze definitive; le semplici tesi difensive non possono sostituire accertamenti di fatto definitivi
- In situazioni simili occorre documentare elementi concreti che dimostrino la programmazione del reato-fine all'atto dell'adesione: se mancano tali elementi, la continuazione rischia di essere negata
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