Cassazione Penale, Ordinanza n. 02605/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato, detenuto con fine pena indicato al 10/03/2027 e in espiazione di una pena complessiva di anni sei e mesi otto di reclusione per reati in materia di stupefacenti, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. Nel ricorso per cassazione, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando che il giudice di sorveglianza avrebbe valutato erroneamente gli elementi emersi, in particolare la condotta tenuta, la partecipazione a corsi di formazione e l'avvenuta rescissione dei legami con l'ambiente criminale di provenienza. In sostanza, chiedeva una diversa valutazione dei presupposti per la concessione della misura alternativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico, oltre che diretto a ottenere una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva invece compiuto una valutazione adeguata, completa e lineare della personalità del condannato e della concedibilità del beneficio, con motivazione ampia, coerente e priva di vizi giuridici o illogicità manifeste. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975 n. 354
affidamento al servizio sociale
norma invocata per la richiesta di misura alternativa; la Corte ne richiama il giudizio di concedibilità rimesso al Tribunale di sorveglianza e non sindacabile in cassazione nei termini di una mera rivalutazione dei fatti.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotta come vizio di violazione di legge; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva reali errori di diritto ma pretendeva una nuova valutazione del merito.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato ampia, coerente e non manifestamente illogica.
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non è consentito sollecitare una mera rivalutazione degli elementi fattuali posti a base della decisione sulla concedibilità di una misura alternativa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono in contestazioni generiche e aspecifiche della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione del giudice di sorveglianza è insindacabile in cassazione se risulta ampia, coerente e priva di manifeste illogicità o vizi giuridici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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