Cassazione Penale, Sentenza n. 35360/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna per reati di falso e truffa aggravata relative a provvidenze pubbliche agricole. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'imputato fosse venuto a conoscenza dell'esito sfavorevole della causa civile (che aveva determinato la perdita della disponibilità dei terreni usati per ottenere i sussidi) solo con la notifica dell'atto di precetto nel 2020, assolvendolo per le annualità 2019 e 2020 ma confermando responsabilità per altra annualità. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e c.p.p.), contestando in particolare che non vi sia prova del ricevimento della raccomandata/atto di precetto e chiedendo altresì che fosse motivatamente esaminata l'applicabilità della clausola di esclusione della punibilità di cui all'art.131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo per vizio di motivazione ritenendo la decisione d'appello apparente e insufficiente: la Corte d'appello aveva affermato la notifica dell'atto nella stessa data dell'invio della raccomandata senza provare il ricevimento (mancava la ricevuta di ritorno) e senza affrontare specificamente la contestazione difensiva. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno.
Norme richiamate
art.606 lett. b ed e, c.p.p.
La Corte ha ritenuto configurabile il vizio di motivazione (lett. e) e la violazione di legge (lett. b) denuncia dal ricorrente: la motivazione d'appello è apparsa apodittica e non ha adeguatamente risposto alla specifica deduzione difensiva sulla mancata prova di notifica.
Il ricorrente aveva richiesto l'applicazione della clausola di esclusione della punibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse adeguatamente motivato il diniego, ma ha deciso il ricorso accogliendo il motivo per vizio di motivazione generale e rinviando la valutazione al nuovo giudizio.
art.23 co.8 D.L. n.137/20
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
Norma richiamata per giustificare il procedimento con contraddittorio scritto; rilevante ai fini del corretto svolgimento del contraddittorio tecnico-processuale ma non determinante nella decisione sulla prova della notifica.
Sentenza civile n. 2530/2018 Tribunale di Roma (atto civile citato)
sentenza 2530/2018 del Tribunale di Roma
La sentenza civile costituiva il titolo su cui si fondava l'atto di precetto; la difesa aveva richiamato la presenza in atti di tale sentenza e dell'atto di precetto ma contestato la mancanza della ricevuta di ritorno attestante la notifica.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez.2 n.18404 del 05/04/2024, Sez.5 n.9677 del 14/07/2014)
Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014
Richiamati principi consolidati: il giudice d'appello non può limitarsi a una mera rassegna probatoria ma deve confrontarsi specificamente con le deduzioni difensive; affermazioni apodittiche sulla notifica senza prova risultano illogiche e possono determinare annullamento per carenza di motivazione.
Massime di principio
- La prova della notifica di un atto (es. precetto) non è soddisfatta dal solo invio postale: la corte deve valutare se esista prova del ricevimento (es. ricevuta di ritorno) prima di ritenere acquisita la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.
- Il giudice d'appello è tenuto a motivare specificamente e puntualmente rispetto alle contestazioni difensive; affermazioni generiche o apodittiche che non spiegano perché una deduzione difensiva sia infondata integrano vizio di motivazione.
- Quando la decisione dipende dall'accertamento della conoscenza sostanziale di fatti o provvedimenti (esito di cause civili), non è ammissibile presumere la conoscenza senza elementi probatori adeguati; l'incertezza probatoria può giustificare la rinnovazione del giudizio.
- La mancata trattazione motivata di questioni rilevanti per la decisione (come l'applicabilità dell'art.131-bis c.p.) comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio al giudice di merito per una valutazione completa e motivata.
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa impegni il giudice a pronunciarsi espressamente sulle prove di notifica e sulle conseguenze della loro carenza, sollevando formalmente la questione per costringere il giudice a fornire adeguata motivazione.
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