Cassazione Penale, Sentenza n. 21877/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della concessione della sospensione condizionale della pena decisa dal Giudice dell'udienza preliminare di Bergamo. Il Procuratore Generale ha denunciato violazione della legge penale in quanto l'imputato aveva già riportato due condanne a pena detentiva, di cui una con sospensione, e pertanto non poteva beneficiare nuovamente della sospensione condizionale (art. 164, secondo comma, n. 1, c.p.). Inoltre, la pena complessiva risultante dal cumulo con precedenti condanne superava i limiti previsti dall'art. 153 c.p., rendendo comunque preclusa la concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale nella parte dedotta, ritenendo fondati i rilievi relativi all'inesistenza dei presupposti per la sospensione condizionale. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Bergamo. La dichiarazione di responsabilità e la determinazione della pena sostanziale sono rimaste ferme, mentre la valutazione sulla sospensione è stata revocata e demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Norma di natura procedurale che ha consentito la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione; citata come quadro procedurale per la modalità di discussione.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limiti di ammissibilità del ricorso in cassazione; il ricorso è stato proposto nei limiti consentiti da tale disposizione.
Codice penale, art. 164, secondo comma, n. 1
Interpretato dalla Corte nel senso che la sospensione condizionale della pena è preclusa quando l'imputato abbia già beneficiato in precedenza della sospensione ovvero abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva; pertanto l'imputato non poteva ottenere nuovamente il beneficio.
Richiamato per il principio che la sospensione condizionale è esclusa quando la pena complessiva, valutata in cumulo con precedenti sanzioni, supera i limiti previsti dalla norma; nel caso concreto il cumulo eccedeva tali limiti.
La Corte ha richiamato la possibilità, in astratto, di applicare una pena sostitutiva ex art. 20-bis quando la sospensione condizionale non è concedibile, precisando che tale opzione non è esclusa dalla circostanza che sull'imputato gravino misure alternative derivanti da precedenti cumuli.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014 (Timis)
Precedente richiamato per confermare il principio che la sospensione condizionale è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 13133 del 07/12/2023 (De Francesco)
Precedente richiamato per affermare che l'applicabilità di una pena sostitutiva ex art. 20-bis non è ostata dall'esistenza di misure alternative alla detenzione derivanti da precedenti cumuli.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena è preclusa quando l'imputato ha già beneficiato in precedenza della sospensione o ha riportato due condanne a pena detentiva per delitto (art. 164 c.p. interpretato restrittivamente).
- Occorre verificare il cumulo delle pene ai sensi dell'art. 153 c.p.: se la pena complessiva supera i limiti previsti, la sospensione condizionale non può essere concessa.
- Se la sospensione non è concedibile, il giudice deve valutare la possibilità di applicare misure alternative o pene sostitutive (art. 20-bis c.p.), ferma restando la necessità di conformità ai limiti normativi e giurisprudenziali.
- Un ricorso per cassazione può mirare a censurare solo taluni profili della sentenza (qui: la concessione della sospensione); la Corte di Cassazione può annullare limitatamente alla parte impugnata e rinviare per nuovo esame.
- In casi con precedenti penali complessi è necessario acquisire e valutare il casellario giudiziale e i precedenti esecutivi per determinare l'ammissibilità dei benefici (sospensione, misure alternative, cumulo).
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