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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19507/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, censurando la credibilità della persona offesa e la presunta discrepanza tra referto medico e descrizione delle ferite dagli operanti, nonché sugli elementi materiali rinvenuti (coltello sporco di sangue, mancato ritrovamento della sega); (2) violazione dell'art. 52 c.p. (legittima difesa), sostenendo che l'offeso era entrato illecitamente in casa e l'imputato avrebbe reagito in modo proporzionato per difendersi e per ripristinare beni; (3) difetto di motivazione con riferimento all'attenuante della provocazione; (4) violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. con riferimento all'art. 99 c.p., cioè che la Corte di appello si sarebbe illegittimamente sostituita al giudice di prime cure nel motivare la recidiva invece di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente chiedeva in realtà una rivalutazione dei fatti e della credibilità delle fonti, materia che non è di competenza della Cassazione. Il secondo e terzo motivo sono stati ritenuti fondati su una ricostruzione dei fatti non corrispondente alle risultanze processuali: la reazione dell'imputato è stata qualificata come aggressione non proporzionata e non è emersa una condotta provocatoria tale da giustificare l'attenuante. Quanto al quarto motivo, la Corte ha affermato che la Corte d'appello ha il potere di integrare/supplementare la motivazione mancante del giudice di primo grado, quindi non era dovuta la nullità della sentenza di primo grado. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen.

    Disciplina la legittima difesa; la Corte ha ritenuto non assodato che sussistessero le condizioni di intrusione e necessità/proporzionalità tali da configurare la legittima difesa nel caso concreto.

  • art. 52, comma 2 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una presunzione di proporzionalità; la Corte ha escluso l'applicabilità perché i fatti non dimostravano l'assalto illegittimo o la necessità di difesa proporzionata.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferimento in relazione alla recidiva; il ricorrente contestava la motivazione sulla recidiva, ma la Corte ha ritenuto legittimo che la Corte d'appello integrasse la motivazione mancante del primo grado.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in connessione con la rilevanza della motivazione sulla recidiva; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza e legittimo l'intervento motivazionale dell'appello.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Citando la normativa sui motivi di appello e sulle funzioni del giudice d'appello; la Corte ha confermato che l'appello ha poteri di piena cognizione e può integrare la motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha ribadito che non è consentita alla Cassazione una rivalutazione dei fatti o del travisamento del fatto quando si tratta di mera diversa lettura delle risultanze probatorie.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al presunto obbligo di dichiarare nullità della sentenza di primo grado: la Corte ha precisato che la mancanza di motivazione della prima decisione non rientra necessariamente tra i casi tassativi in cui occorre dichiarare nullità e trasmettere gli atti, posto il potere dell'appello di provvedere alla motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; la Corte ha imposto il pagamento delle spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre pronunce)

    La sentenza richiama consolidata giurisprudenza secondo cui la Cassazione non può procedere a una rilettura del fatto o a una rivalutazione autonoma delle prove, e conferma l'orientamento che consente all'appello di integrare la motivazione del primo grado.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione della credibilità delle parti o la rivalutazione degli elementi di fatto: i motivi che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • Per sostenere la legittima difesa occorre che sia provata l'intrusione o l'aggressione ingiusta e la proporzionalità della reazione; mere affermazioni generiche o ricostruzioni alternative dei fatti non sono sufficienti in Cassazione.
  • L'attenuante della provocazione richiede specifiche e concrete emergenze probatorie circa una condotta provocatoria della vittima; l'assenza di tali elementi rende inammissibile il motivo per difetto di specificità.
  • La Corte d'appello ha ampia potestà di piena cognizione e può integrare o completare la motivazione mancante della sentenza di primo grado; la mancanza di motivazione non determina automaticamente la nullità quando l'appello può supplire.
  • Ricorsi generici, reiterativi o tesi a una semplice rivalutazione dei fatti espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a conseguenze economiche (spese e ammenda); è quindi necessario formulare motivi di cassazione che colgano vizi di diritto puntuali e dimostrabili.

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