Cassazione Civile, Ordinanza n. 17390/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento, in prededuzione, per compensi professionali maturati per attività di assistenza e consulenza svolte in favore della società poi fallita. Le prestazioni riguardavano, in particolare, attività propedeutiche alla predisposizione e presentazione di una domanda di concordato preventivo, poi non ammessa, nonché ulteriori attività collegate al risanamento e alla costituzione di un trust su beni aziendali. Il giudice delegato aveva ammesso il credito ma senza prededuzione; il tribunale aveva confermato il diniego ritenendo che, poiché la procedura concordataria non era stata aperta e non era emersa un’utilità concreta per la massa, mancassero i presupposti della prededucibilità. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall., sostenendo che la funzionalità del credito andasse valutata ex ante e in astratto, non ex post; 2) erronea applicazione dell’art. 111 l.fall. e del principio di consecutività delle procedure, assumendo che i creditori avessero comunque beneficiato degli effetti connessi al deposito della domanda (protezione del patrimonio, retrodatazione del periodo sospetto, blocco delle azioni esecutive); 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la quota di compenso riferita all’attività svolta nella costituzione del trust, che avrebbe preservato il patrimonio e la par condicio creditorum.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla decisione, il credito del professionista è prededucibile solo se l’attività sia stata funzionale alla procedura di concordato aperta ai sensi dell’art. 163 l.fall.; non è sufficiente la mera presentazione della domanda se la procedura non è stata aperta per inammissibilità. La Corte ha escluso che il semplice deposito della domanda di concordato produca automaticamente un vantaggio per i creditori tale da giustificare la prededuzione nel successivo fallimento. Ha inoltre rigettato il terzo motivo osservando che il tribunale aveva già considerato l’attività relativa al trust, qualificandola come parte delle attività preparatorie del ricorso per concordato e non come prestazione autonomamente idonea a fondare la prededuzione. Le spese sono state compensate per metà per il contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite, e per la restante metà poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La prededuzione per i crediti professionali richiede la funzionalità della prestazione alla procedura concorsuale; nel caso esaminato non basta la mera presentazione della domanda di concordato se la procedura non è stata aperta.
La procedura di concordato deve essere effettivamente aperta perché possa operare la prededucibilità del credito del professionista nell’eventuale successivo fallimento.
È richiamato per evidenziare che, se la domanda è dichiarata inammissibile, non si realizza una procedura aperta idonea a fondare la prededuzione.
È menzionato nel quadro del contrasto giurisprudenziale, ma la Corte segue poi l’orientamento secondo cui non basta il solo compimento di atti in pendenza del termine per ottenere automaticamente la prededuzione.
È richiamato solo per escludere che il blocco degli interessi e gli effetti protettivi della domanda bastino da soli a fondare un vantaggio prededucibile per i creditori.
art. 6, comma 1, lett. c, d.lgs. 14/2019
È citato come parametro interpretativo coerente: i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato maturano la prededuzione se la procedura è aperta, con disciplina più restrittiva e parziale del riconoscimento.
È richiamato come norma che subordina la prededuzione all’apertura della procedura nel nuovo codice della crisi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il credito del professionista che assiste il debitore nella predisposizione e presentazione di una domanda di concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se l’attività sia funzionale a una procedura effettivamente aperta; la mera presentazione della domanda, se segue una declaratoria di inammissibilità, non è sufficiente.
- La funzionalità del credito professionale ai fini della prededuzione va apprezzata in relazione alla procedura concorsuale concretamente instaurata, e non può essere desunta automaticamente da vantaggi solo potenziali o indiretti derivanti dal deposito della domanda.
- Il principio di consecutività delle procedure non opera, ai fini della prededuzione, quando la prima procedura non sia stata aperta e vi sia dunque discontinuità organizzativa tra la domanda di concordato e il successivo fallimento.
- Gli effetti protettivi connessi alla domanda di concordato, come il blocco delle azioni esecutive o la retrodatazione del periodo sospetto, non bastano da soli a dimostrare un’utilità economicamente apprezzabile per la massa tale da fondare la prededuzione.
- Se il giudice di merito ha già considerato l’attività del professionista relativa ad ulteriori strumenti di risanamento o segregazione patrimoniale, non sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando tali attività siano ricondotte alle complessive prestazioni preparatorie del concordato senza autonoma rilevanza prededucibile.
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