Cassazione Civile, Ordinanza n. 07701/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodante)
La controversia
La controversia nasce da un immobile che un soggetto aveva concesso in comodato precario a una persona. Quest'ultima aveva poi disposto del bene con un atto successivamente dichiarato nullo; dopo la sua morte, l'occupante dell'immobile continuava a detenerlo. Il concedente aveva quindi chiesto la declaratoria di occupazione sine titulo e il rilascio del bene. La convenuta aveva resistito eccependo il giudicato derivante da un precedente giudizio e, in via riconvenzionale, aveva chiesto di accertare l'usucapione dell'immobile, oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio e rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 948 c.c., sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come rivendicazione e non come restituzione, con conseguente diverso riparto dell'onere probatorio; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo la sussistenza di un giudicato esterno ostativo, formato in un precedente giudizio tra diverse parti ma ritenuto sovrapponibile; 3) violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1158 c.c., oltre a vizio di motivazione, contestando la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento dell'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, quando il comodante agisce per ottenere la restituzione del bene già volontariamente trasferito al comodatario, l'azione ha natura personale di rilascio/restituzione e non richiede la probatio diabolica propria della rivendicazione; la presenza di difese petitorie del convenuto non trasforma la domanda in azione reale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'asserito giudicato esterno non era stato adeguatamente riprodotto nel ricorso, in violazione dell'onere di autosufficienza. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che i giudici di merito avevano motivato in modo sufficiente sul rigetto dell'usucapione e che la rivalutazione delle prove e del fatto è preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, a una somma in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina il procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la proposta del consigliere non è stata ritenuta incompatibile con la partecipazione al collegio
richiamato in relazione alla composizione del collegio dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
esclusa l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione
esclusa l'incompatibilità per la partecipazione al collegio
il giudice non può mutare d'ufficio il titolo della domanda; la qualificazione in restituzione è stata ritenuta corretta
richiamato nel terzo motivo, ma senza esiti favorevoli alla ricorrente
richiamato nel terzo motivo; la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito
onere della prova: nella rivendicazione grava sull'attore la probatio diabolica, mentre nell'azione personale di restituzione incombe sul convenuto la prova delle proprie difese
il giudicato esterno è opponibile solo se dedotto e riprodotto nel ricorso con precisione sufficiente
norma di riferimento dell'azione di rivendicazione, distinta dall'azione personale di rilascio/restituzione
richiamato in tema di usucapione, ma il relativo motivo è stato respinto perché non risultava provato il possesso esclusivo, pacifico e indisturbato
applicato per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a una somma ulteriore in favore della controparte e alla cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il comodante che agisca per ottenere la restituzione di un bene già volontariamente concesso in comodato può proporre un'azione personale di rilascio/restituzione; tale domanda non si trasforma in rivendicazione per il solo fatto che il convenuto opponga difese petitorie o una domanda riconvenzionale di usucapione.
- Nell'azione personale di restituzione il creditore deve provare il rapporto da cui deriva l'obbligo di rilascio, mentre la probatio diabolica della proprietà è richiesta solo nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
- La qualificazione della domanda dipende dal titolo dedotto dall'attore e non può essere modificata d'ufficio dal giudice in presenza di una pretesa personale correttamente introdotta.
- L'eccezione di giudicato esterno richiede, ai fini del sindacato di legittimità, la compiuta riproduzione nel ricorso del contenuto della sentenza asseritamente passata in giudicato, con riferimento a motivazione e dispositivo.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, salvo il vizio motivazionale nei limiti del minimo costituzionale e solo quando la motivazione sia del tutto inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
- La prova dell'usucapione richiede la dimostrazione di un possesso esclusivo, pacifico e continuato per il tempo di legge; in mancanza, la domanda va rigettata.
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