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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21084/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per più cessioni di cocaina. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5: secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe effettuato una valutazione complessiva dell'attività di spaccio e avrebbe attribuito valore decisivo a elementi non dirimenti, quali il quantitativo di circa 50 grammi di cocaina, la consegna di due grosse buste al domicilio dell'imputato mai sequestrate o analizzate e il rapporto confidenziale con il coimputato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la confessione dell'imputato, espressiva di resipiscenza e decisiva per l'accertamento della responsabilità, avrebbe dovuto essere valorizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile in sede di legittimità perché sostanzialmente diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e comunque ripetitivo di doglianze già esaminate e motivatamente disattese in appello. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente considerato il quadro complessivo, valorizzando la reiterazione delle cessioni, la loro commissione in concorso e la pluralità dei quantitativi, elementi compatibili con la non tenue offensività della condotta e incompatibili con l'ipotesi lieve. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché anch'esso ripetitivo e attinente a un profilo di trattamento sanzionatorio sorretto da motivazione sufficiente; la confessione è stata correttamente svalutata poiché intervenuta dopo una prima negazione, per ragioni di calcolo processuale, e comunque riferita solo a uno degli episodi di cessione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    L'ipotesi lieve va esclusa quando la condotta, valutata complessivamente, risulti reiterata, svolta in concorso con altri e riferita a diversi quantitativi di stupefacente, tali da escludere la non tenuità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando la confessione non sia indice univoco di resipiscenza, specie se successiva a iniziale negazione e limitata solo ad alcuni episodi, e quando il giudizio di merito sia adeguatamente motivato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • sent. Corte cost. n. 86/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che mirano, in sostanza, a una nuova valutazione delle prove quando la sentenza di merito abbia già esaminato logicamente e motivatamente gli stessi elementi addotti dalla difesa.
  • L'ipotesi lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della condotta: reiterazione delle cessioni, concorso con altri e pluralità dei quantitativi possono legittimare il diniego del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
  • La confessione non impone automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: può essere svalutata quando sopravvenga dopo una iniziale negazione, appaia dettata da calcolo processuale e non evidenzi una reale resipiscenza, specie se riferita solo a una parte dei fatti.
  • Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio o al diniego delle attenuanti sono inammissibili in cassazione quando si limitano a reiterare argomenti già scrutinati dal giudice di merito e la motivazione resa sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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