Cassazione Penale, Sentenza n. 30859/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura impugna l'ordinanza del Tribunale che non ha convalidato l'arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ritenendo la detenzione della sostanza per uso personale. Il ricorso denuncia vizi di motivazione e di diritto: il G.I.P. avrebbe erroneamente qualificato la condotta come uso personale nonostante il rilevante dato ponderale e plurimi indizi (due tipi di stupefacente, bilancino di precisione, coltello intriso di hashish, confezionamento in più involucri, suddivisione in panetti), avrebbe ignorato la flagranza verificatasi nell'ambito di un'operazione di polizia in breve arco temporale e avrebbe attribuito apoditticamente l'attenuante per lieve entità senza considerare il peso dello stupefacente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il G.I.P. per essersi spinto oltre la verifica ex ante richiesta in sede di convalida, svolgendo una valutazione di gravità indiziaria riservata al giudizio di merito. Considerando invece gli elementi noti e conoscibili dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto (quantitativi rilevanti, tipologie diverse, bilancino, coltello intriso, confezionamento ecc.), la Corte ha ritenuto ragionevole la sussistenza dello stato di flagranza e la legittimità dell'arresto. Ha altresì stabilito che la raccolta immediata di sommarie informazioni durante la perquisizione non ha compromesso la natura di «quasi-flagranza» dell'intervento. Per questi motivi ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. i), accogliendo il motivo della Procura e ritenendo illegittima la decisione del Tribunale di non convalidare l'arresto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 4 e 5
La norma incrimina detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte rimarca che l'applicazione dell'ipotesi attenuata richiede valutazione adeguata del dato ponderale e degli indizi e non può essere riconosciuta apoditticamente in sede di convalida quando gli elementi noti suggeriscono diversa gravità.
Codice di procedura penale, art. 382
In sede di convalida dell'arresto il giudice deve valutare ex ante gli elementi noti o facilmente conoscibili dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto; l'accertamento non può tradursi in un giudizio di gravità indiziaria o di responsabilità tipico del merito.
Codice di procedura penale, artt. 380 e 381
Richiamati come criterio di riferimento per l'ipotizzabilità dei reati: il controllo del giudice della convalida è di ragionevolezza rispetto allo stato di flagranza e alla sussistenza degli elementi del reato alla luce degli artt. 380 e 381 c.p.p., senza entrare nel merito della responsabilità.
Codice di procedura penale, art. 350, comma 7
La raccolta immediata di sommarie informazioni dall'indagato nell'immediatezza della perquisizione è attività consentita e, se svolta senza soluzione di continuità rispetto alla perquisizione, non trasforma l'arresto in atto di investigazione incompatibile con la 'quasi-flagranza'.
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i
Consente l'annullamento senza rinvio quando il giudizio di rinvio sarebbe superfluo perché la fase sostanziale è esaurita; la Corte lo applica quando è evidente la carenza di funzione utile di un giudizio di rinvio.
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a una valutazione ex ante degli elementi conosciuti o facilmente conoscibili dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto, senza entrare in valutazioni di gravità indiziaria riservate al giudizio di merito.
- Il mero dato ponderale non è sempre sufficiente di per sé a determinare la destinazione a traffico, ma se accompagnato da altri indizi tipici (più tipi di sostanza, bilancino di precisione, confezionamento per la vendita, strumenti intrisi di droga) può giustificare ragionevolmente la sussistenza della flagranza e la legittimità dell'arresto.
- La raccolta immediata di sommarie informazioni dall'indagato durante la perquisizione non invalida l'arresto in flagranza quando l'attività si svolge senza soluzione di continuità nel medesimo contesto operativo.
- Il giudice che convalida deve evitare di trasformare la verifica di legittimità dell'arresto in un'anticipazione del giudizio di merito; un eccesso in tal senso espone la decisione a cassazione.
- Quando la Corte ritiene evidente l'errore di valutazione del giudice di merito e la fase sostanziale è ormai esaurita, può annullare l'atto senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
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