Cassazione Penale, Sentenza n. 29913/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione ai danni della madre. Il difensore ha dedotto: (i) l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. in quanto la condotta sarebbe stata priva di violenza e consistita in minacce; (ii) l'omessa trasmissione della fonoregistrazione e/o della trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato al tribunale del riesame, con conseguente vizio del riesame; (iii) l'inquinamento del convincimento del Tribunale basato su fatti (episodio del 27/12/2021) coperti, secondo il difensore, dalla causa di non punibilità. In data successiva è stato inoltre comunicato che la misura era stata poi sostituita con arresti domiciliari e che l'interesse all'impugnazione permaneva per finalità di eventuale azione risarcitoria per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito la consolidata interpretazione secondo cui il delitto consumato di estorsione è escluso dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 649 c.p., sia che sia commesso con violenza, sia che sia commesso con minaccia; pertanto il primo motivo è infondato. Quanto alla mancata trasmissione della fonoregistrazione, la Corte ha richiamato il principio per cui il verbale riassuntivo, se rappresentativo dei contenuti probatori, legittima il riesame a meno che il ricorrente non indichi contenuti decisivi presenti solo nella registrazione o dimostri che le modalità dell'interrogatorio hanno inquinato il verbale; l'indicazione di elementi non determinanti (es. distanza tra luoghi di residenza) non supera la prova di resistenza. La Corte ha inoltre ritenuto credibile il riscontro dell'episodio del 27/12/2021 (minaccia diretta e afferramento al collo) accertato anche dagli agenti intervenuti, e ciò rafforza l'attendibilità della denunciante. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto anche gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. in relazione alla mancata immediata remissione in libertà.
Norme richiamate
La Corte interpreta la causa di non punibilità di cui all'ultimo comma come non applicabile ai delitti espressamente menzionati (tra cui l'estorsione consumata), ossia l'estorsione consumata è sempre esclusa dall'ambito di operatività dell'art. 649 c.p., sia se commessa con violenza sia se commessa con minaccia.
Richiamato nel testo come riferimento normativo alle fattispecie connotate da minaccia; la Corte distingue le ipotesi espressamente previste (rapina, estorsione, sequestro per estorsione) rispetto ad "ogni altro delitto contro il patrimonio".
Citato insieme all'art. 628 come normativa riferibile alle ipotesi nominate che restano escluse dalla causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p.
Norma richiamata dal difensore come possibile titolo per futura azione di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte prende atto dell'interesse dell'indagato nonostante la sostituzione della misura cautelare.
Norma processuale che consente la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; la Corte la applica per la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione applicata per gli adempimenti consequenziali alla decisione quando la pronuncia non comporta la rimessione immediata in libertà dell'indagato; la Corte ordina le misure conseguenti.
Massime di principio
- La causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. non si applica ai reati espressamente menzionati dal legislatore (tra cui l'estorsione consumata), indipendentemente dal fatto che siano stati perpetrati con violenza fisica o con minaccia.
- La mera assenza di violenza fisica non consente automaticamente di richiamare l'art. 649 c.p. per far escludere la rilevanza penale di una estorsione consumata compiuta con minacce.
- L'omessa trasmissione della fonoregistrazione dell'interrogatorio non determina di per sé l'illegittimità della misura cautelare: il ricorrente deve indicare quali contenuti decisivi emergerebbero solo dalla registrazione o dimostrare che le modalità dell'interrogatorio hanno inquinato il verbale riassuntivo.
- La partecipazione dell'indagato all'udienza di riesame non è equivalente all'interrogatorio di garanzia; tuttavia, per incidere sul giudizio di riesame bisogna dimostrare specifici vizi legati al verbale o alla registrazione.
- Le dichiarazioni rese da denunciante e i riscontri investigativi (es. osservazione da parte degli agenti di condotte minacciose o violente) sono elementi idonei a confermare l'attendibilità delle accuse e a sostenere la misura cautelare se non efficacemente contestati con prove contrarie significative.
- La sostituzione della misura cautelare non elimina automaticamente l'interesse a impugnare se l'imputato intende tutelare diritti processuali o preparare eventuali azioni risarcitorie per ingiusta detenzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29859/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29860/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29861/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29862/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29864/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29868/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →