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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32821/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva riportato una condanna, confermata nei successivi gradi di giudizio, per i reati di cui agli artt. 81, 512-bis e 416-bis.1 c.p.; nei suoi confronti, unitamente ad altri due coimputati, era stata disposta in solido la confisca diretta del denaro e, in caso di insufficienza, la confisca di beni mobili o immobili fino all'importo di euro 961.279,12, in relazione a un capo di imputazione concernente anche il delitto di autoriciclaggio. Non avendo impugnato in appello il capo relativo alla confisca, il ricorrente aveva successivamente chiesto in sede esecutiva la riduzione del quantum confiscabile alla quota di profitto da lui effettivamente conseguita, indicata in un terzo dell'utile d'impresa, sulla base di un elaborato tecnico. Deduceva vizio di motivazione in relazione all'art. 322-ter c.p. e sosteneva che la confisca solidale avesse determinato l'apprensione di beni eccedenti il profitto concretamente conseguito. Invocava i principi, affermati dalle Sezioni Unite, secondo cui nei reati commessi in concorso la confisca dovrebbe essere limitata alla quota di arricchimento del singolo concorrente e solo in mancanza di elementi per determinarla potrebbe essere ripartita in parti uguali. Chiedeva quindi l'esclusione della solidarietà, il ricalcolo del profitto al netto dei costi sostenuti dall'impresa e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza che aveva rigettato l'incidente di esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che la confisca solidale fosse stata disposta dal giudice della cognizione con sentenza divenuta irrevocabile e che il relativo capo non fosse stato impugnato, con conseguente formazione del giudicato progressivo. La richiesta di riduzione non proveniva da un terzo estraneo al giudizio, ma dalla stessa parte che aveva potuto dedurre nel processo di cognizione le questioni relative alla misura e alla solidarietà della confisca. I principi successivamente affermati dalle Sezioni Unite sulla limitazione della confisca alla quota di arricchimento del singolo concorrente non rendevano illegale la confisca già definitiva, poiché il mutamento giurisprudenziale non incide sull'intangibilità del giudicato. La decisione non rientrava nelle ipotesi di pena o misura radicalmente incompatibile con la legge né in quelle conseguenti a una declaratoria di illegittimità costituzionale. La sede esecutiva, inoltre, non può essere utilizzata per trasferire questioni di merito proprie del giudizio di cognizione, salvo i limitati effetti delle preclusioni esecutive rebus sic stantibus.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato quale disposizione relativa alla continuazione, nell'ambito della condanna posta a fondamento della confisca.

  • art. 512-bis c.p.

    Richiamato quale reato oggetto della condanna irrevocabile.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato quale reato oggetto della condanna irrevocabile.

  • art. 322-ter c.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla confisca; la Corte esclude che la misura definitiva possa essere rideterminata in executivis per effetto del successivo mutamento interpretativo.

  • art. 648-quater c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale norma che rapporta la confisca al prodotto, profitto o prezzo del reato; la Corte non esamina nuovamente il merito della quantificazione perché coperto dal giudicato.

  • art. 673 c.p.p.

    Richiamato attraverso la sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 2012 per affermare che il mutamento giurisprudenziale favorevole non costituisce, di regola, causa di revoca della condanna irrevocabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la confisca, diretta o per equivalente, è stata disposta dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile nei confronti di più concorrenti in solido e il capo non è stato impugnato, il coimputato non può chiederne in sede esecutiva la riduzione in proporzione alla quota di arricchimento individuale, poiché la misura è coperta dal giudicato.
  • Il principio sopravvenuto secondo cui, nel concorso di persone nel reato, la confisca deve essere limitata a quanto conseguito dal singolo concorrente e solo in mancanza di prova della quota individuale può essere ripartita in parti uguali, non travolge una confisca già irrevocabile quando si tratti soltanto di un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale.
  • La confisca definitiva non può essere qualificata come misura illegale per il solo fatto che una successiva interpretazione giurisprudenziale ne imponga, per i procedimenti ancora aperti, criteri più restrittivi di imputazione tra i concorrenti. L'illegalità rilevante ai fini della rimozione della statuizione ricorre quando la misura non avrebbe potuto essere disposta in assoluto secondo la legge applicabile oppure quando sia mutata la cornice normativa per effetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale.
  • Le questioni relative all'esistenza, alla quantificazione e alla ripartizione del profitto confiscabile devono essere dedotte nel giudizio di cognizione, nel contraddittorio tra le parti; il giudizio di esecuzione non consente di rimettere in discussione tali accertamenti coperti dal giudicato.
  • Il mutamento giurisprudenziale, anche se espresso dalle Sezioni Unite e favorevole al condannato, non ha di per sé efficacia abrogativa o demolitoria del giudicato penale, in mancanza di una modifica normativa vincolante o di una declaratoria di illegittimità costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiConfiscaNullità processuale

Testo integrale

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