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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10555/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), aveva liquidato le spese a favore della parte civile includendo voci relative a fasi non effettivamente svolte (in particolare la fase di decisione e la partecipazione), con la censura di violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla piena considerazione di tali fasi nell'importo liquidato, nonostante la parte civile fosse estranea all'accordo tra imputato e pubblico ministero.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato il principio secondo cui, nel patteggiamento, è legittima la liquidazione di un compenso professionale alla parte civile anche per la fase decisoria purché la costituzione della parte civile sia avvenuta anteriormente all'accordo per l'applicazione della pena; non rileva che il difensore della parte civile non abbia svolto attività specifica in udienza. Di conseguenza la liquidazione delle spese a favore della parte civile è stata ritenuta corretta e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul rito del patteggiamento; applicata per giustificare la condanna e la conseguente liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile nell'ambito dell'accordo per l'applicazione della pena.

  • art. 633 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato ascritto all'imputato (reato oggetto del procedimento); è la base sostanziale della condanna che è stata applicata mediante patteggiamento.

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Norma citata in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero in sede di Corte, usata per presentare richieste di annullamento limitatamente alla liquidazione delle spese della parte civile.

Massime di principio

  • La decisione del giudice, in sede di patteggiamento, può legittimamente liquidare compensi alla parte civile anche per la fase decisoria, purché la costituzione della parte civile sia avvenuta prima della conclusione dell'accordo: la mera mancata attività specifica del difensore in udienza non esclude la liquidazione.
  • La sentenza che liquida spese a favore della parte civile nel patteggiamento è impugnabile in cassazione, ma il ricorso deve essere specifico: occorre indicare chiaramente le voci ritenute illegittime e dimostrare la manifesta e oggettiva illegittimità del quantum o l'eccesso rispetto ai parametri tariffari.
  • Se la costituzione della parte civile è anteriore all'accordo, si riconosce in generale il ruolo pieno della parte civile e la possibilità di liquidare integralmente le voci connesse al processo, inclusa la fase decisionale.
  • Nel valutare ricorsi su liquidazioni tariffarie va considerata la giurisprudenza consolidata; censure generiche o prive di puntuale indicazione delle voci sono normalmente ritenute inammissibili.
  • In ipotesi di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; chi intende ottenere rideterminazioni delle spese deve proporre censure precise e prospettare l'errore materiale o giuridico nella liquidazione.

Testo integrale

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