Cassazione Penale, Sentenza n. 10627/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che la sospensione era stata concessa nonostante fossero presenti precedenti penali ostativi e che il Tribunale di Catania, che aveva concesso il beneficio, ne era comunque a conoscenza (documentato dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 25/10/2021). La questione centrale era se il giudice dell'esecuzione dovesse verificare e acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Roma. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione non di tipo decadenziale per presunte cause ostative, fosse tenuto ad accertare se tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione acquisendo il fascicolo del procedimento cognitorio e dando conto del risultato nella motivazione. Poiché il difensore aveva prodotto il provvedimento di esecuzione che indicava la conoscenza dei precedenti al momento della concessione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto svolgere la verifica; la mancata verifica/mancata motivazione ha reso l'ordinanza illegittima.
Norme richiamate
La norma individua cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la Corte rileva che la sospensione concessa in violazione di tale disposizione può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, salvo che le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
art. 168, comma 1 e comma 3, cod. pen.
Distinzione tra revoca decadenziale di diritto (art.168, comma 1) e revoca per superamento dei limiti di concedibilità accertati dal giudice della cognizione (comma 3); nella fattispecie si è fuori dall'ambito della revoca automatica di cui al comma 1 e si discute della revoca operata dal giudice dell'esecuzione ai sensi del comma 3.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione è tenuto, anche d'ufficio, ad acquisire in originale o in copia il fascicolo del procedimento cognitorio per verificare se le cause ostative risultassero o meno documentalmente note al giudice della cognizione e deve dar conto degli esiti del controllo nella motivazione.
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
In caso di richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale ai sensi di questa norma, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica della documentazione e può essere chiamato ad acquisire il fascicolo cognitorio per accertare la presenza di precedenti ostativi.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione delle norme ostative, ma solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione.
- Prima di disporre la revoca non decadenziale, il giudice dell'esecuzione è obbligato ad acquisire il fascicolo del procedimento cognitorio (anche d'ufficio) e a motivare esplicitamente l'esito di tale verifica.
- Il ricorrente in cassazione deve allegare elementi indicativi che il giudice della cognizione fosse a conoscenza delle cause ostative; la produzione di provvedimenti ufficiali (es. provvedimento di esecuzione di pene concorrenti) può assolvere tale onere probatorio.
- Se il giudice dell'esecuzione non verifica o non documenta nella motivazione se le cause ostative fossero note al giudice della cognizione, l'ordinanza di revoca è suscettibile di annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- In sede di richiesta di revoca il pubblico ministero dovrebbe sollecitare l'acquisizione del fascicolo cognitorio per supportare la domanda; in mancanza di tale documentazione la revoca rischia di essere illegittima.
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