Cassazione Civile, Ordinanza n. 09838/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratrici)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico nei confronti di tre docenti precarie, successivamente immesse in ruolo tramite procedure selettive e, per due di esse, anche attraverso il piano straordinario di assunzioni della l. n. 107/2015. La Corte d'appello aveva negato l'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 ritenendo che la stabilizzazione avesse già sanzionato l'abuso e avesse cancellato le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, salvo il riconoscimento dell'anzianità maturata dal primo contratto per due lavoratrici e, per una sola, limitandola dal 10 luglio 2001. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici deducevano: violazione delle norme sul risarcimento del danno secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di contratti a termine nella scuola; contrasto con la direttiva 1999/70/CE e con i principi di equivalenza ed effettività per l'esclusione di un ristoro economico quando vi sia stata immissione in ruolo; illegittimità costituzionale della disciplina applicata; e, per una sola ricorrente, violazione della clausola 4 dell'accordo quadro per non avere la Corte territoriale computato ai fini della ricostruzione di carriera anche i servizi pre-ruolo anteriori al 10 luglio 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, confermando l'orientamento secondo cui, nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale precario costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficiente a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e a rimuoverne le conseguenze, salva la possibilità per il lavoratore di allegare e provare danni ulteriori. Ha invece accolto il quarto motivo limitatamente alla posizione della ricorrente Carmela Esposito, affermando che, ai fini della progressione economica e della ricostruzione di carriera, deve essere riconosciuta anche l'anzianità maturata con contratti a termine anteriormente al 10 luglio 2001, poiché la clausola 4 dell'accordo quadro impone la parità di trattamento per gli effetti futuri del rapporto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione a tale profilo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese relative alla sola Esposito; per le altre due ricorrenti è stato confermato il rigetto, con condanna al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso
richiamato come parametro dell'indennità risarcitoria richiesta per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine
richiamato come base del piano straordinario di assunzioni nel settore scolastico
art. 4, comma 1, l. n. 124/1999
richiamato come disciplina dei contratti a termine nel comparto scuola
art. 2 direttiva 1999/70/CE
richiamato dal giudice di merito come termine per l'adozione delle misure nazionali di attuazione
clausola 5, punto 1, accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
evocata per il divieto di abuso nella reiterazione dei contratti a termine e per il controllo di compatibilità della risposta sanzionatoria interna
art. 3 Cost.
invocato per censurare la disparità di trattamento tra rapporto privato e pubblico, censura ritenuta infondata
art. 117, primo comma, Cost.
invocato in relazione ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, ma la Corte esclude il contrasto costituzionale
art. 6, paragrafo 1, della Carta europea dei diritti dell'Uomo
richiamato nel motivo di costituzionalità, senza esito favorevole per le ricorrenti
clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, per gli effetti futuri dopo il 10 luglio 2001, l'anzianità maturata con contratti a termine nella stessa misura del dipendente a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive
richiamato per rinviare ai precedenti consolidati senza nuova motivazione estesa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato per le ricorrenti soccombenti
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale precario ottenuta tramite il sistema di reclutamento vigente o il piano straordinario di assunzioni può costituire misura sufficiente, proporzionata ed effettiva per sanzionare l'abuso derivante dalla reiterazione illegittima dei contratti a termine, con esclusione di un automatismo risarcitorio.
- L'immissione in ruolo non preclude in assoluto la domanda di risarcimento, ma il lavoratore deve allegare e provare specifici danni ulteriori rispetto alla sola abusiva reiterazione e rispetto agli effetti già rimossi dalla stabilizzazione.
- Nel pubblico impiego scolastico la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone il riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine ai fini della progressione economica e di carriera, in condizioni non meno favorevoli rispetto al dipendente assunto sin dall'origine a tempo indeterminato, salvo oggettive ragioni di differenziazione.
- Il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri di situazioni sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, sicché l'anzianità pregressa maturata prima del 10 luglio 2001 non può essere ignorata quando si tratti di ricostruire la carriera per il periodo successivo in cui la disciplina eurounitaria opera nell'ordinamento interno.
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