Ordinanza n. 4069/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, n. 491 del 15 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, che ha condannato il Ministero ad accreditare gli importi della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento n. 491 del 15 aprile 2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione è stato condannato ad accreditargli gli importi corrispondenti alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall’articolo 1 della legge n. 107 del 2015. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento e che, durante tale periodo, il creditore non può promuovere esecuzione forzata né atti propedeutici. Secondo il giudice, tale limite opera indipendentemente dallo strumento esecutivo utilizzato, compreso il giudizio di ottemperanza. Nel caso concreto non risultava provata l’avvenuta notificazione della sentenza al Ministero intimato: dagli atti emergeva soltanto la consegna del messaggio PEC all’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha rilevato profili di possibile inammissibilità del ricorso, poiché mancava la prova della notificazione del titolo esecutivo al Ministero, dalla quale decorre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996. Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato al ricorrente 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare la documentazione pertinente o presentare memorie sulla questione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 novembre 2026; nessuna decisione definitiva è stata assunta sull’ottemperanza.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, cui si riferisce il credito riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo impedisce al creditore di promuovere, prima della sua scadenza, qualsiasi strumento esecutivo o atto preparatorio, incluso il giudizio di ottemperanza.
Quando emerge una possibile ragione di inammissibilità rilevabile d’ufficio, il giudice deve consentire alle parti di presentare memorie prima di decidere; nel caso concreto tale disposizione ha giustificato l’assegnazione al ricorrente di un termine di 30 giorni per produrre la prova della notificazione o dedurre sul punto.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione obbligata e preclude, fino alla sua scadenza, non soltanto l’esecuzione forzata in senso stretto, ma anche gli atti propedeutici e ogni diverso strumento giudiziario diretto a ottenere l’esecuzione coattiva del pagamento, compreso il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo di condanna al pagamento di somme di denaro da parte di un’amministrazione statale, il ricorrente deve fornire la prova dell’avvenuta notificazione del titolo all’amministrazione, poiché tale notificazione costituisce il presupposto per verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’ammissibilità dell’azione.
- La mera consegna di una PEC all’Avvocatura distrettuale dello Stato non dimostra, in assenza di ulteriori elementi documentali, l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo al Ministero obbligato al pagamento.
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