Sentenza del 28/06/2016 n. 13334 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo non spettante l'agevolazione prima casa sulla quota del 50% acquistata dal contribuente. L'acquirente aveva dichiarato di voler trasferire la residenza nell'immobile entro 18 mesi, ma soltanto la moglie vi aveva trasferito la propria residenza. Il contribuente sosteneva che fosse sufficiente la residenza della famiglia nel Comune dell'immobile e che i coniugi potessero avere residenze anagrafiche diverse. Con i due motivi di ricorso ha denunciato violazione di legge e omessa o insufficiente motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, ai fini dell'agevolazione prima casa, il requisito della residenza deve essere riferito alla famiglia e non necessariamente alla residenza anagrafica individuale di ciascun coniuge. Tuttavia, il contribuente deve dimostrare che l'immobile sia stato effettivamente adibito a residenza familiare, mediante la coabitazione dei coniugi o comunque la stabile destinazione dell'immobile a casa della famiglia. La sola circostanza che la moglie avesse trasferito la residenza nell'immobile non è stata ritenuta sufficiente, poiché non era stata provata la composizione del nucleo familiare né l'effettiva instaurazione della residenza familiare. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito dalla L. 5 aprile 1985, n. 118
La disciplina delle agevolazioni prima casa richiede, tra gli altri presupposti, il collegamento della residenza dell'acquirente o della famiglia con il Comune in cui è situato l'immobile.
Richiamato nell'ambito dei doveri e degli effetti personali del matrimonio, nel contesto della valutazione della residenza familiare.
Consente ai coniugi di avere esigenze diverse rispetto alla residenza individuale e di fissare la residenza della famiglia. Per il beneficio fiscale rileva quindi la residenza familiare, non necessariamente una comune sede anagrafica dei singoli coniugi.
Richiamato dal ricorrente insieme agli articoli 143 e 144 del codice civile nell'argomentazione sulla disciplina dei rapporti personali e della residenza dei coniugi.
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato ritenuto infondato.
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
Riguarda il vizio di motivazione; la censura è stata ritenuta non decisiva e comunque non idonea a superare la valutazione di merito della CTR.
Massime di principio
- Per l'agevolazione prima casa spettante a coniugi in comunione legale, la residenza può essere valutata con riferimento alla famiglia nel suo complesso, senza che sia sempre necessario che entrambi i coniugi abbiano la medesima residenza anagrafica.
- La residenza della famiglia non si presume automaticamente dal solo trasferimento anagrafico di uno dei coniugi: occorre dimostrare che l'immobile sia stato effettivamente destinato a casa familiare e che vi sia stata coabitazione o stabile organizzazione della vita familiare.
- Il coniuge che invoca l'agevolazione deve fornire elementi probatori concreti sulla composizione del nucleo familiare, sulla coabitazione e sull'effettiva destinazione dell'immobile a residenza familiare.
- La Corte di cassazione non può normalmente sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla prova dei fatti, salvo che la motivazione sia illogica o gravemente carente.
- La mera residenza anagrafica della moglie nell'immobile non è, da sola, decisiva per conservare l'agevolazione sulla quota acquistata dal marito.
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