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Ordinanza

Ordinanza n. 129/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 1197 del 26.1.2026 con la quale il Soprintendente del Ministero della cultura - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo ha comunicato di ritenere che Borgo Martese sia privo dei requisiti richiesti dall’art. 10, comma 1, del DLgs 42/2004 per l’assoggettabilità a vincolo diretto Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SEXTANTIO SRL il 4\5\2026 : PER L’ULTERIORE ANNULLAMENTO - della relazione storico-architettonica depositata dal Ministero della cultura sub 1 il 10.4.2026

Giustizia amministrativa202600141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della dichiarazione di interesse culturale del Borgo Martese e relazione storico-architettonica depositata nel giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario istante)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha respinto l'istanza di dichiarazione di interesse culturale del Borgo Martese ai sensi degli artt. 10 e 13 del d.lgs. 42/2004, ritenendo insussistente un interesse culturale particolarmente importante, pur riconoscendo al sito un interesse paesaggistico ed etnoantropologico. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la relazione storico-architettonica depositata dall'Amministrazione. In sede cautelare è stato dedotto, tra gli altri profili, il vizio derivante dall'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 10-bis della legge 241/1990.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris limitatamente all'omessa comunicazione dei motivi ostativi. Il diniego, fondato su una valutazione tecnico-discrezionale circa l'assenza di un interesse culturale particolarmente importante, è stato adottato senza previa attivazione del contraddittorio procedimentale. Secondo la sommaria valutazione cautelare, tale omissione integra un vizio idoneo a determinare l'illegittimità del provvedimento e non è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 241/1990. La domanda cautelare è stata quindi accolta ai fini del riesame: è stata sospesa l'efficacia del diniego ed è stato imposto all'Amministrazione di riesaminare l'istanza previa comunicazione dei motivi ostativi e garanzia della partecipazione procedimentale. La trattazione di merito è stata fissata al 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 42/2004

    interesse culturale “particolarmente importante”

    La dichiarazione di interesse culturale diretto presuppone la sussistenza dell'interesse culturale richiesto dalla disposizione; nel caso concreto l'Amministrazione lo ha ritenuto non sussistente, pur riconoscendo un interesse paesaggistico ed etnoantropologico.

  • art. 13 d.lgs. 42/2004

    È indicato quale fondamento normativo dell'istanza volta alla dichiarazione di interesse culturale del borgo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone la previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; la sua omissione, nel caso esaminato, è stata ritenuta vizio procedimentale idoneo a rendere illegittimo il diniego.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La sanatoria dei vizi formali e procedimentali non è stata ritenuta applicabile all'omessa comunicazione dei motivi ostativi nel caso concreto.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la domanda di tutela cautelare.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione respinge un'istanza mediante una valutazione tecnico-discrezionale, deve previamente comunicare i motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, ove tale garanzia procedimentale trovi applicazione.
  • L'omessa comunicazione dei motivi ostativi può determinare l'illegittimità del provvedimento negativo e, nel caso esaminato, non è stata ritenuta sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 241/1990.
  • In sede cautelare, quando il fumus è ravvisato nel vizio di mancata partecipazione procedimentale, la tutela può essere accordata sospendendo il provvedimento e ordinando all'Amministrazione il riesame dell'istanza previa riattivazione del contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturalePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiTutela cautelare

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