Cassazione Civile, Ordinanza n. 25230/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2015, emesso a seguito di PVC e relativo a maggiori IRES, IRAP e IVA. Il giudizio di primo grado si era concluso con accoglimento del ricorso del contribuente. In appello, la decisione di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio perché l'atto di appello era stato notificato presso il difensore della società quando, nelle more, la società era stata dichiarata fallita; la corte tributaria aveva quindi ritenuto che la società fallita fosse priva di legittimazione processuale e che l'appello fosse invalido. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 43 l. fall., sostenendo che il fallito conserva una legittimazione straordinaria a contraddire; 2) violazione degli artt. 299, 300 e 301 c.p.c., assumendo che la notifica dell'appello alla società fallita fosse, al più, nulla e dovesse essere rinnovata nei confronti del curatore, non dichiarata inammissibile; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta tardività del ricorso introduttivo, che si assumeva proposto oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha affermato che, quando il fallimento interviene tra primo e secondo grado e l'evento non viene dichiarato nel processo, la notifica dell'atto di appello eseguita presso il difensore della società fallita anziché al curatore non è inesistente ma nulla; pertanto il giudice di appello non poteva dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, ma doveva ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La Corte esclude che questa norma consenta al fallito, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento tra primo e secondo grado, di restare il soggetto passivamente legittimato a ricevere la notificazione dell'appello; il contraddittore è il curatore.
La notifica dell'impugnazione eseguita alla parte fallita invece che al curatore, quando il fallimento è sopravvenuto, integra una nullità sanabile e non un'inesistenza che comporti l'inammissibilità immediata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nella decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla tardività del ricorso introduttivo.
È richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, asseritamente violato per omessa decisione sulla tardività.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso tributario, richiamato nel terzo motivo di ricorso.
In caso di notifica nulla dell'atto di impugnazione e mancanza di costituzione del destinatario legittimato, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il riferimento formale del secondo motivo per dedurre la violazione delle regole processuali sulla notificazione e sul contraddittorio.
Massime di principio
- Quando, nelle more tra primo e secondo grado, sopravviene la dichiarazione di fallimento di una parte, l'atto di impugnazione della controparte deve essere notificato al curatore del fallimento, che assume la qualità di corretto destinatario del contraddittorio.
- La notificazione dell'impugnazione eseguita presso il difensore della società fallita, anziché al curatore, non è giuridicamente inesistente ma soltanto nulla; il vizio è quindi sanabile.
- Di fronte a una notificazione nulla dell'atto di appello e in assenza di costituzione della parte legittimata, il giudice dell'impugnazione deve ordinare la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., non dichiarare l'inammissibilità dell'appello.
- Nel processo tributario, le regole sulla nullità della notificazione e sulla sua rinnovazione trovano applicazione anche quando la parte destinataria sia un soggetto fallito.
- Le questioni di regolare instaurazione del contraddittorio sono preliminari rispetto ad ogni altra eccezione o motivo di merito, sicché vanno esaminate prima di questioni come la tardività dell'originario ricorso.
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