Cassazione Penale, Sentenza n. 44130/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/01/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione per il periodo di espiazione della pena, ritenendo il ricorrente non idoneo in quanto stava scontando una condanna per reato "ostativo" (art. 12, comma 1, d.lgs. 286/1998). Il ricorrente aveva invece documentato (sentenza di condanna, informazioni da Questura e Casa circondariale) la marginalità del suo ruolo nel traffico di migranti, la cessazione dei contatti con ambienti criminali e l'assenza di pericolo di ripristino di collegamenti, fondando la richiesta sul nuovo testo dell'art. 4-bis o.p. (comma 1-bis) che consente, in presenza di specifici elementi ulteriori, l'accesso ai benefici anche per reati ostativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza abbia applicato in modo erroneo una preclusione assoluta all'accesso alle misure alternative per i condannati per reati ostativi, senza valutare le circostanze e gli elementi specifici allegati ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis. La sentenza ha rilevato la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata (assenza di valutazione su obbligazioni civili/risarcitorie e sulle informazioni acquisite) e l'obbligo di svolgere l'istruttoria prevista (richiesta notizie al comitato provinciale, acquisizione di pareri, informazioni dalla Direzione dell'istituto, accertamenti patrimoniali ecc.). Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio, libero nel suo esito ma privo dei vizi evidenziati.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 4-bis
Il comma 1-bis prevede che l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi, "anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, purché gli istanti dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva... nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti". I commi 2 e 2-bis stabiliscono gli obblighi istruttori del giudice, l'acquisizione di informazioni tramite il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e l'onere del condannato di fornire prova contraria se emergono indizi di collegamenti attuali.
La Corte ha interpretato la norma come autorizzazione, anche per i condannati per reati ostativi, alla valutazione caso per caso della sussistenza di condizioni per accedere ai benefici; ha sottolineato l'obbligo del giudice di svolgere l'istruttoria prevista e di motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto, non potendo limitarsi a un rifiuto automatico basato sulla mera esistenza di un reato ostativo.
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1
Riferimento al reato per il traffico illecito di migranti (contestato al ricorrente) che rientra fra i delitti per i quali, storicamente, sussistevano limitazioni (cd. reati ostativi) all'accesso ad alcune misure alternative
Il reato contestato è stato qualificato come reato ostativo ai fini dell'applicazione di art. 4-bis; tuttavia, a seguito delle modifiche normative, la condanna per tale reato non determina più automaticamente preclusione assoluta all'accesso ai benefici: è necessaria la valutazione degli elementi aggiuntivi richiesti dal comma 1-bis.
Testo introduttivo applicabile ratione temporis che ha modificato l'art. 4-bis o.p., inserendo il comma 1-bis e le tutele procedurali poi richiamate dalla sentenza
La Corte ha ritenuto applicabile il nuovo testo dell'art. 4-bis ai fatti in esame e lo ha interpretato come norma che richiede un'istruttoria e una specifica valutazione delle condizioni per l'accesso ai benefici, superando la precedente interpretazione di preclusione assoluta.
Massime di principio
- Dopo le modifiche introdotte dal d.l. 31/10/2022 conv. con l. 30/12/2022, n. 199, i condannati per reati "ostativi" possono essere comunque valutati per l'accesso a permessi, lavoro esterno e misure alternative se producono elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla semplice buona condotta e alla dichiarazione di dissociazione.
- Il giudice di sorveglianza non può dichiarare sommariamente inammissibile l'istanza per la sola presenza di un reato ostativo: è obbligato a svolgere l'istruttoria prevista dall'art. 4-bis (richiesta informazioni al comitato provinciale, acquisizione pareri, informazioni dall'istituto, accertamenti patrimoniali e sulle obbligazioni riparatorie) e a motivare puntualmente la decisione.
- Se dall'istruttoria emergono indizi di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o del pericolo di ripristino, l'onere probatorio grava sul condannato che deve fornire entro termine congruo elementi idonei a confutare tali indizi.
- Nella documentazione probatoria utili sono: elementi della sentenza che attestino responsabilità marginale, atti e comunicazioni di forze di polizia (es. Questura), informazioni della direzione dell'istituto, prove di assolvimento o impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili/risarcitorie e iniziative a favore delle vittime (risarcimento o giustizia riparativa).
- La mancata trattazione, nel provvedimento motivato, di obblighi civili/risarcitori o delle informazioni acquisite dagli organi competenti, ovvero motivazioni generiche o lapidarie, determina vizio tali da giustificare annullamento e rinvio per nuovo esame.
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