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Sentenza

Sentenza n. 1686/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento - del provvedimento di “esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000002077, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 55,25 KW, nel Comune di Piozzano (PC)” assunto dal GSE di cui alla nota dirigenziale pec in data 28.02.2025 (doc.1); - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, ivi incluso, ove mai occorrer possa, anche la richiesta di integrazione documentale della domanda presentata dalla ricorrente di cui alla nota pec del GSE in data 19.07.2024 (doc.2); per la condanna al risarcimento in forma specifica mediante il conseguente inserimento della ricorrente nell’elenco dei beneficiari della misura di cui alla Tabella 4 A del decreto “Parco Agrisolare” e con espressa riserva, in caso contrario, di proporre domanda ex art. 30, comma 5, c.p.a., per il ristoro dei danni, anche da ritardo, subiti e subendi per effetto dell’illegittimità degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202505636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla richiesta di ammissione al contributo in conto capitale della misura PNRR "Parco Agrisolare" per un impianto fotovoltaico nel Comune di Piozzano

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente attuatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla misura PNRR "Parco Agrisolare", chiedendo l’annullamento dell’atto e la reintegrazione in forma specifica mediante inserimento nell’elenco dei beneficiari della linea di contributo di cui alla tabella 4A, con riserva di proporre domanda risarcitoria. Con il primo motivo ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione della l. 241/1990, dei principi di buona fede e leale collaborazione, disparità di trattamento e violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che il portale telematico non avrebbe consentito di presentare correttamente una domanda relativa alla tabella 4A, che ammetteva investimenti oltre il mero autoconsumo. La ricorrente ha riferito di avere selezionato la tabella 1A pur intendendo accedere alla tabella 4A. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 6 e 10-bis l. 241/1990, delle regole del giusto procedimento, del contraddittorio, della leale collaborazione, della trasparenza e correttezza, nonché carenza istruttoria, sviamento, illogicità e violazione dell’art. 97 Cost., lamentando l’omessa comunicazione di avvio, l’omesso preavviso di rigetto e la mancata applicazione del soccorso istruttorio. Il GSE ha chiesto il rigetto. Il TAR ha inoltre esaminato e respinto le eccezioni del GSE relative al difetto di giurisdizione e alla carenza di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa impugnazione dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. L’elenco, approvato dal Ministero e pubblicato anche sul portale del GSE ai sensi dell’art. 8 del d.m. n. 211444/2023, costituiva l’atto presupposto rispetto al provvedimento individuale di esclusione, poiché consolidava le ammissioni e l’assegnazione delle risorse ai beneficiari. La sua mancata impugnazione impediva quindi di coltivare l’interesse a ricorrere contro il solo atto consequenziale. Il generico riferimento, nell’oggetto del ricorso, agli atti presupposti, connessi e consequenziali è stato ritenuto inidoneo a dimostrare l’effettiva impugnazione dell’elenco. Il TAR ha comunque esaminato i motivi nel merito, ritenendoli infondati. Quanto al primo motivo, la ricorrente aveva selezionato la tabella 1A e non rispettato il limite dell’autoconsumo: i dati di progettazione risultavano superiori sia alla producibilità dichiarata sia al fabbisogno energetico aziendale. Il GSE aveva quindi correttamente escluso la domanda, non essendo previsto lo spostamento dell’istanza da una misura all’altra. Non era stata fornita alcuna prova della lacuna strutturale del portale, né risultava che tale impossibilità fosse stata tempestivamente segnalata. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso l’obbligo di soccorso istruttorio, poiché la modifica della linea di contributo richiesta avrebbe comportato una modifica sostanziale della domanda. Nelle procedure a sportello, caratterizzate da numerosi partecipanti e dalla priorità cronologica delle domande, il soccorso istruttorio non può trasformarsi in un’occasione di correzione postuma dell’istanza, incompatibile con la par condicio. La domanda doveva essere compilata secondo il principio di autoresponsabilità, senza che l’amministrazione fosse tenuta a reinterpretare la volontà sostanziale dell’operatore sulla base di dati diversi da quelli formalmente dichiarati. Il regolamento operativo del GSE prevedeva inoltre strumenti per ritirare o sostituire la domanda, sicché non potevano essere pretese ulteriori modalità di correzione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    Fondamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella controversia relativa alla concessione di contributi pubblici.

  • art. 8 d.m. n. 211444/2023

    Il Soggetto attuatore procede alla verifica di ammissibilità delle domande secondo le modalità e i criteri stabiliti nei Provvedimenti. Sulla base delle informazioni contenute nelle domande ricevute ai sensi dell’articolo 7, il Soggetto attuatore provvede a redigere l’elenco dei potenziali destinatari delle risorse, con specificazione del contributo da ciascuno richiesto. Sui siti del Ministero e del Soggetto attuatore è pubblicato l’elenco dei Soggetti beneficiari ammessi al contributo.

    L’elenco dei beneficiari ammessi costituisce l’atto presupposto che consolida le ammissioni e l’assegnazione delle risorse; deve essere impugnato quando la lesione lamentata deriva anche dalla sua formazione.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale possibile fondamento di una successiva domanda di risarcimento dei danni, anche da ritardo; non è stato applicato nella decisione.

  • artt. 1, 2, 3, 6 e 10-bis l. 241/1990

    Invocati dalla ricorrente in relazione ai principi di buona amministrazione, partecipazione, contraddittorio, preavviso di rigetto e soccorso istruttorio; il TAR ha ritenuto comunque non dovuta la regolarizzazione richiesta, trattandosi di modifica sostanziale della domanda in una procedura a sportello.

  • art. 6, comma 4, regolamento operativo GSE

    Prevede la possibilità di annullare la proposta inviata e impone al GSE di valutare l’ultima proposta presentata, annullando d’ufficio le precedenti proposte relative allo stesso progetto; tali strumenti sono stati ritenuti sufficienti per emendare gli errori di presentazione.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento individuale di esclusione da una procedura di concessione di contributi è consequenziale a un elenco generale o nominativo dei beneficiari ammessi, l’elenco costituisce atto presupposto lesivo e deve essere specificamente impugnato, anche contestualmente all’atto individuale; il generico riferimento agli atti presupposti, connessi e consequenziali non equivale a impugnazione dell’elenco.
  • L’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto, dal quale deriva la lesione dedotta contro l’atto applicativo o consequenziale, rende inammissibile il ricorso proposto soltanto contro quest’ultimo.
  • Nelle procedure a sportello per la concessione di contributi pubblici, caratterizzate dalla priorità cronologica delle domande e dall’esaurimento delle risorse, il soccorso istruttorio non può consentire la modifica sostanziale della linea di finanziamento o della volontà partecipativa formalizzata dal richiedente, poiché ciò violerebbe la par condicio.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al partecipante a una procedura comparativa o di massa di presentare una domanda completa, non ambigua e coerente con la misura prescelta; l’amministrazione non è tenuta a reinterpretare la domanda sulla base dell’intento sostanziale dedotto successivamente dal richiedente.
  • La mancanza di prova documentale o indiziaria della dedotta lacuna del portale telematico, unita alla mancata segnalazione tempestiva dell’impossibilità di presentare la domanda secondo l’intento del richiedente, non consente di imputare all’amministrazione l’errore di selezione della misura.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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