Cassazione Civile, Ordinanza n. 38625/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il debitore esecutato ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro la decisione del Tribunale che, preso atto del venir meno del titolo esecutivo originario per effetto di una successiva pronuncia di appello, aveva definito l'opposizione agli atti esecutivi regolando le spese secondo la soccombenza virtuale. La vicenda nasce da una procedura esecutiva intrapresa dalla creditrice sulla base di un titolo giudiziale poi caducato; il debitore aveva contestato la validità della notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento presso terzi, deducendo che le notifiche erano state eseguite in luogo diverso dalla sua residenza e che la notificazione del precetto non si era sanata perché egli ne era venuto a conoscenza solo ad esecuzione inoltrata e comunque dopo il pignoramento, con lesione del diritto di difesa. Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese, sostenendo che, una volta venuto meno il titolo esecutivo, avrebbe dovuto essere considerato vittorioso; con il secondo deduceva la violazione degli artt. 140 e 149 c.p.c. per inesistenza o invalidità delle notifiche; con il terzo invocava la violazione del diritto di difesa e delle norme sulla sanatoria degli atti nulli, negando che la proposizione dell'opposizione potesse sanare i vizi notificatori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui, quando il giudizio di opposizione all'esecuzione si chiude con cessazione della materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, il giudice deve regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, valutando la fondatezza originaria dell'opposizione. Ha poi respinto, o comunque ritenuto in parte inammissibili, il secondo e il terzo motivo: ha confermato che, nell'opposizione agli atti esecutivi, non possono essere fatti valere vizi della notificazione del titolo e del precetto quando tali vizi risultino sanati per raggiungimento dello scopo, come accade quando il debitore propone opposizione; la nullità della notificazione non equivale a inesistenza, e la circostanza di aver avuto un termine inferiore non basta, di per sé, a fondare il vizio dedotto. In applicazione della soccombenza, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Viene richiamato come base del ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale.
Le spese, in caso di cessazione della materia del contendere, vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando la fondatezza originaria della domanda o dell'opposizione.
La nullità della notificazione dedotta con riferimento al luogo di esecuzione non è utile se il vizio risulta sanato per raggiungimento dello scopo.
Richiamato insieme all'art. 140 c.p.c. per contestare le notificazioni del titolo esecutivo e del precetto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento del secondo motivo.
art. 24, comma 2, Cost.
Invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata disattesa.
artt. 101, 156, commi 2 e 3, 480, 482, 617, comma 2, e 618 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare la validità della notificazione del precetto, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e l'opponibilità dei vizi nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione agli atti esecutivi non consente di far valere vizi notificatori già sanati per raggiungimento dello scopo; il comma 2 non si applica alla nullità sanata, ma alla diversa ipotesi di inesistenza della notificazione.
art. 136, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato, secondo la giurisprudenza citata, come regola di sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- Quando l'esecuzione forzata è iniziata sulla base di un titolo giudiziale non definitivo e il titolo viene successivamente meno per effetto di una decisione del giudice della cognizione, l'opposizione all'esecuzione si conclude con cessazione della materia del contendere e le spese vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, cioè in base alla probabile fondatezza originaria dei motivi di opposizione.
- Nel giudizio di cassazione il sindacato sulla regolazione delle spese per soccombenza virtuale è limitato: è censurabile solo se il giudice di merito ha fondato la decisione su ragioni formalmente illogiche o giuridicamente errate.
- Nell'opposizione agli atti esecutivi non possono essere fatti valere vizi della notificazione del titolo esecutivo o del precetto quando tali vizi risultino sanati per raggiungimento dello scopo, in particolare se il debitore ha comunque proposto opposizione e quindi ha dimostrato di essere venuto a conoscenza dell'atto.
- La nullità della notificazione non coincide con la sua inesistenza: solo l'inesistenza consente di superare il regime di sanatoria invocando il diverso paradigma dell'art. 617 c.p.c., mentre la mera nullità resta sanabile se l'atto ha comunque raggiunto il suo fine.
- La deduzione di un termine inferiore al minimo legale tra precetto ed esecuzione non è, da sola, sufficiente a impedire la sanatoria del vizio notificatorio quando il destinatario abbia comunque ricevuto conoscenza dell'intimazione e potuto reagire processualmente.
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