Cassazione Penale, Sentenza n. 23946/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 24/03/2023 che aveva accolto il reclamo di Alfredo Cospito contro il decreto del Magistrato di sorveglianza del 18/01/2023 che aveva disposto il trattenimento di un telegramma indirizzato al detenuto perché privo dell'indicazione del mittente. Il ricorso per cassazione deduceva violazioni di legge (art. 18-ter e art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario) e criticava la motivazione, sostenendo che la semplice anonimato legittimerebbe il trattenimento secondo l'art. 18 della Circolare DAP 2/10/2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il controllo giudiziario sulla corrispondenza in regime 41-bis non può limitarsi a constatare l'anonimato della missiva ma deve valutare concretamente il contenuto e il contesto per verificare se sussista un pericolo per indagini, prevenzione dei reati o per l'ordine dell'istituto. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo logico e congruo che il telegramma, pur privo di mittente, non conteneva profili di pericolosità (si inseriva in una protesta pacifica del detenuto). La Corte ha interpretato l'art. 18 della Circolare DAP come norma che impone l'inoltro all'Autorità giudiziaria, la quale però deve compiere una valutazione sostanziale; conseguentemente il rigetto del ricorso è stato disposto e non sono state imposte spese alla parte ricorrente.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma richiamata dal ricorrente per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di legge e motivazione contraddittoria/illogica). La Corte ha ritenuto i motivi infondati.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 41-bis
Prevede il regime differenziato con limitazioni (anche alla corrispondenza) per detenuti particolarmente pericolosi; la sua applicazione richiede comunque un controllo giudiziario che valuti concretamente eventuali rischi connessi alla corrispondenza.
Ordinamento penitenziario, art. 18-ter
Richiamato nel ricorso; dalla pronuncia emerge che tale disposizione non legittima un trattenimento basato solo sull'anonimato senza valutazione del contenuto.
Circolare Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 2 ottobre 2017, art. 18
Stabilisce la procedura per la gestione della corrispondenza anonima (inoltro all'Autorità giudiziaria). La Corte interpreta la circolare nel senso che l'inoltro non esenta l'Autorità giudiziaria dall'effettuare una valutazione sostanziale del contenuto e del contesto prima di disporre il trattenimento.
Costituzione, art. 15
Riferimento ai principi costituzionali: la limitazione della libertà di corrispondenza impone un controllo giudiziario effettivo e sostanziale, non meramente formale.
Massime di principio
- L'assenza dell'indicazione del mittente non costituisce automaticamente motivo sufficiente per il trattenimento della corrispondenza: il giudice deve valutare il contenuto e il contesto per accertare l'esistenza di un concreto rischio per le esigenze investigative, la prevenzione dei reati o l'ordine dell'istituto.
- La procedura amministrativa prevista dalla Circolare DAP (inoltro all'Autorità giudiziaria) non annulla il ruolo svolto dal giudice: spetta all'Autorità giudiziaria compiere una valutazione sostanziale e motivata prima di disporre il trattenimento.
- In regime 41-bis le restrizioni alle comunicazioni sono ammesse, ma il loro esercizio deve essere proporzionato e sottoposto a un controllo giurisdizionale concreto alla luce dei diritti costituzionali.
- Il trattenimento della corrispondenza basato su elementi riferibili al mittente (es. pericolosità nota) senza esame del contenuto è rischioso e può essere dichiarato illegittimo.
- In casi simili è opportuno documentare puntualmente, nella motivazione, in che modo il contenuto anonimo costituisce pericolo; in mancanza di tale motivazione la consegna della corrispondenza è la soluzione preferibile.
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