Cassazione Civile, Ordinanza n. 18759/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società che svolgeva nell’anno d’imposta 2015 attività di intrattenimento con apparecchi e congegni da gioco lecito ha impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria le contestava una maggiore IVA e relative sanzioni, assumendo che la contribuente avesse dichiarato ai fini IVA solo le attività esenti/assoggettate a PREU (art. 110, comma 6, TULPS) e non anche quelle imponibili (art. 110, comma 7, TULPS), con conseguente sottodichiarazione del volume d’affari. I giudici di merito hanno respinto il ricorso e l’appello. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’opzione esercitata per il regime ordinario IVA doveva incidere sulla determinazione della base imponibile, che non poteva essere automaticamente ancorata a quella dell’imposta sugli intrattenimenti; con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della detrazione forfetaria del 50%; con il terzo ha denunciato la condanna alle spese. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l’opzione per il regime ordinario è possibile e rilevante, e che l’IVA non è inscindibilmente vincolata alla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti; ha quindi dichiarato assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972
"l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti"; "le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari"; "l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio"
La Corte interpreta la norma nel senso che, per le attività di intrattenimento ricomprese nella disciplina speciale, l'IVA segue ordinariamente la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, ma il contribuente conserva la facoltà di optare per il regime ordinario IVA, opzione che deve essere riconosciuta e non può essere esclusa per il solo fatto della connessione con l'ISI.
Richiamato quale disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti e del relativo sistema di riscossione per gli apparecchi e congegni da gioco lecito.
art. 14-bis d.P.R. n. 640 del 1972
Indicato come base del pagamento forfettario dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni da gioco lecito.
artt. 14-ter e 14-quater d.P.R. n. 640 del 1972
Richiamati per la riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti mediante iscrizione a ruolo.
art. 14-quinquies d.P.R. n. 640 del 1972
Richiamato per evidenziare che, per quanto non previsto, alla riscossione si applicano le disposizioni in materia di IVA e che può essere riscossa anche l'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti.
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972
Letto in combinazione con il diritto unionale e con il sistema dell'ISI, nel senso che la facoltà di opzione per il regime ordinario IVA deve essere effettiva e comporta il disancoramento dalle modalità proprie dell'imposta sugli intrattenimenti.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma di riferimento del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442 del 1997
Richiamato per affermare che i comportamenti concludenti e le modalità di tenuta delle scritture contabili possono desumere il regime fiscale applicabile in concreto.
Richiamato quale norma interpretativa che rende applicabile l'art. 1 d.P.R. n. 442/1997 anche a condotte anteriori alla sua entrata in vigore.
Richiamato nel terzo motivo per la censura relativa alla condanna alle spese, motivo rimasto assorbito.
Menzi onato come disposizione relativa alle attività esenti da IVA perché assoggettate a PREU.
Menzi onato come disposizione relativa alle operazioni imponibili IVA svolte dalla contribuente.
Massime di principio
- Nelle attività soggette a disciplina speciale degli intrattenimenti, l'IVA e l'imposta sugli intrattenimenti restano tributi autonomi; l'unificazione del meccanismo di riscossione non elimina la distinzione dei presupposti e della base imponibile.
- L'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 non esclude la facoltà del contribuente di optare per il regime ordinario IVA: tale opzione è giuridicamente possibile e deve essere verificata in concreto.
- L'esercizio dell'opzione per il regime ordinario IVA comporta il disancoramento dell'imposta dalle modalità forfetarie e di riscossione proprie dell'imposta sugli intrattenimenti.
- L'assenza di una formale comunicazione dell'opzione può essere supplita da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta della contabilità, quando tali elementi consentano di desumere il regime effettivamente adottato.
- Quando il primo motivo di ricorso investe un profilo decisivo della disciplina applicabile e viene accolto, restano assorbite le ulteriori censure che dipendono dall'esito di quella questione preliminare.
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