Cassazione Penale, Ordinanza n. 06882/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'affermazione di penale responsabilità e sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un confronto tra la motivazione della sentenza impugnata e modelli argomentativi alternativi, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva già risposto alle censure difensive con motivazione esente da vizi logici, indicando gli elementi posti a base della responsabilità e le ragioni di inattendibilità della tesi alternativa.
Norme richiamate
È il reato contestato, richiamato solo per identificare la fattispecie oggetto del giudizio di legittimità.
La Corte richiama in termini generali i limiti del ricorso per cassazione, evidenziando che non è consentita una rivalutazione del fatto o del materiale probatorio sotto il profilo della mera tenuta logica rispetto ad altri modelli ricostruttivi esterni.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza presenti reale illogicità o carenze argomentative rilevanti; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa del compendio probatorio.
- Se la sentenza di merito ha risposto in modo puntuale alle censure difensive e ha esposto una motivazione logica e coerente sull'affermazione di responsabilità, il ricorso che si limiti a reiterare contestazioni di merito è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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