Cassazione Penale, Sentenza n. 17912/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. (minacce) deducendo tre motivi: 1) violazione di norme processuali (art. 179 e 420-bis c.p.p.) per omessa corretta citazione in appello, poiché la notifica sarebbe stata effettuata nelle mani del difensore nonostante la presenza di una nuova residenza anagrafica; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p. (scriminante) invocata in relazione alla presunta reazione agli atti arbitrari degli operatori per difficoltà di parcheggio; 3) vizio di motivazione e erronea valutazione della responsabilità penale, con contestazione dei fatti e della loro ricostruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione sulla notifica, affermando che la consegna dell'atto al difensore è valida ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. quando il mutamento della dichiarazione di domicilio non è avvenuto nelle forme di legge, anche se dagli atti risulti una nuova residenza. Sul secondo motivo ha confermato la corretta esclusione della scriminante ex art. 393-bis, perché mancano elementi per ritenere che gli operatori abbiano posto in essere una condotta illegittima o arbitraria; in aggiunta è rilevato che l'imputato disponeva di un garage e quindi non poteva dolersi delle difficoltà di sosta. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile come tentativo di rinnovare valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. La Corte ha infine rilevato un errore materiale nel dispositivo della sentenza di appello (nome "Sergio" anziché "Alessio") che dovrà essere corretto dalla Corte di appello di Roma, essendo impedita la correzione in questa sede a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di minacce, reato per il quale Amicone è stato condannato in primo e secondo grado
Richiamato dal ricorrente in tema di citazione per il giudizio di appello; la Corte ha ritenuto invece corretta la notifica al difensore ove la modifica della dichiarazione di domicilio non sia avvenuta nelle forme di legge
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione al procedimento d'appello; la Corte ha giudicato infondata la censura relativa alla regolarità della citazione
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di consegnare l'atto al difensore quando non sia possibile effettuare la notifica al domicilio dichiarato; la Corte ha applicato questa regola per dichiarare valida la notifica di appello
Causa di non punibilità per reazione a comportamenti arbitrari del pubblico ufficiale; la Corte ha interpretato che per la sua applicabilità occorra un comportamento del pubblico agente tale da configurare illegittimità o arbitrarietà rilevante, non riscontrato nel caso (e, in concreto, la Corte ha ritenuto che mancassero elementi fattuali che dimostrassero tale illegittimità)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
Ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta, come avvenuto nel procedimento
Stabilisce che la correzione di errori materiali del provvedimento impugnato spetta al giudice dell'impugnazione solo se l'impugnazione non è dichiarata inammissibile; perciò l'errore materiale nel dispositivo dovrà essere emendato dalla Corte di appello
Massime di principio
- La notifica dell'atto di appello può essere valida se effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., quando il mutamento di domicilio non sia stato comunicato nelle forme di legge, anche se dagli atti risulti una nuova residenza anagrafica
- Per ottenere il riconoscimento della scriminante ex art. 393-bis c.p. occorre dimostrare che il comportamento del pubblico ufficiale sia stato illegittimo o arbitrario in misura tale da giustificare la reazione del privato; mere difficoltà logistiche (es. parcheggio) sono generalmente insufficienti
- In Cassazione non è possibile rinnovare ricostruzioni incontestate dei fatti o chiedere una rivalutazione del merito: i motivi che si appoggiano su nuove valutazioni di fatto sono spesso inammissibili
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. contribuzione alla cassa delle ammende) qualora non emergano elementi che escludano sua colpa nella proposizione del ricorso
- Gli errori materiali presenti nella sentenza di appello devono essere corretti dalla stessa Corte di appello quando la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
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