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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10317/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva agito per ottenere il pagamento di euro 106.226,69, oltre accessori, per l'attività difensiva prestata in 17 giudizi in favore dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza nel settore rifiuti/ambientale della Regione Calabria; in subordine aveva chiesto l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, che il contratto di patrocinio fosse nullo perché l'ente era soggetto al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato e, dall'altro, che l'azione di arricchimento non fosse esperibile perché mancava il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'amministrazione, anche in considerazione della revoca degli incarichi. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: i primi due, relativi alla legittimazione passiva e alla nullità del contratto di patrocinio, sono stati poi rinunciati; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 2041 c.c. sostenendo che l'azione di arricchimento non richiede il previo riconoscimento soggettivo dell'utilità da parte della P.A.; con il quarto ha censurato la contraddittorietà della sentenza per aver valorizzato la revoca degli incarichi come indice dell'assenza di utilitas, nonostante l'attività professionale fosse stata comunque svolta e, secondo il ricorrente, la utilità si fosse realizzata al momento stesso dell'espletamento della difesa.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia ai primi due motivi; ha accolto il terzo e il quarto motivo nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare, secondo i principi delle Sezioni Unite, se vi sia stato un arricchimento senza causa della pubblica amministrazione, anche solo sotto il profilo del risparmio di spesa per avere utilizzato l'attività del professionista in luogo dell'Avvocatura dello Stato, se vi sia stato un corrispondente depauperamento dell'attore e se il nesso causale sia diretto e immediato. È stato invece rigettato il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Ufficio commissariale sulla successione processuale, ritenendosi corretta la dichiarazione di legittimazione passiva esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo precedenti tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione richiede la prova di un arricchimento oggettivo, di un correlativo depauperamento e del nesso causale; non è necessario il previo riconoscimento soggettivo dell'utilitas da parte dell'ente. Il rifiuto dell'arricchimento, per escludere l'indennizzo, deve essere valutato in senso oggettivo e non può risolversi in un rifiuto meramente formale o successivo all'avvenuta prestazione.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma sulla successione nel processo, ma il motivo è stato rinunciato e non esaminato nel merito.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma sulla successione nel processo, ma il motivo è stato rinunciato e non esaminato nel merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Utilizzato per dedurre l'errata e contraddittoria applicazione dell'art. 2041 c.c. nella sentenza impugnata.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per la memoria illustrativa con cui il ricorrente ha rinunciato ai primi due motivi.

  • art. 782 c.c.

    Citato in via esemplificativa per affermare che nel sistema vi sono fattispecie in cui l'arricchimento richiede una manifestazione di volontà dell'arricchito.

  • art. 1236 c.c.

    Citato in via esemplificativa per evidenziare che la remissione del debito richiede che il debitore profitti della remissione.

  • art. 1411 c.c.

    Citato in via esemplificativa per mostrare che il contratto a favore di terzi produce effetti solo se il terzo dichiara di volerne profittare.

  • R.D. n. 1611 del 1933

    Richiamato nella vicenda come fondamento del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato per l'ente, circostanza valorizzata nel rinvio per verificare l'eventuale arricchimento da risparmio di spesa.

  • art. 2697 c.c.

    Non richiamato espressamente nella motivazione come norma, ma il principio applicato imponeva al depauperato di provare gli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento.

Massime di principio

  • L'azione generale di arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile anche quando l'attore abbia in astratto altri rimedi, purché venga proposta in via subordinata e resti l'unico mezzo per evitare un arricchimento senza causa.
  • Ai fini dell'art. 2041 c.c. non è necessario che la pubblica amministrazione riconosca soggettivamente l'utilità della prestazione: ciò che rileva è un arricchimento oggettivo, anche sotto forma di risparmio di spesa, e il corrispondente depauperamento dell'attore.
  • Il rifiuto dell'arricchimento, per escludere l'indennizzo, deve essere valutato in modo oggettivo e non può essere desunto da una revoca successiva dell'incarico già eseguito, se il patrimonio dell'ente ha comunque tratto vantaggio dalla prestazione.
  • Quando l'amministrazione abbia fruito di una prestazione professionale sostitutiva di quella dovuta per legge da altro ufficio, il giudice deve verificare se vi sia stato un effettivo vantaggio patrimoniale, anche solo per risparmio di spesa, e non può arrestarsi alla sola formale revoca dell'incarico.
  • La Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una diversa ragione di diritto rispetto a quella dedotta, ma solo se la decisione si fonda sui fatti già allegati dalle parti e senza introdurre d'ufficio nuovi fatti o eccezioni in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causaOnere della prova

Testo integrale

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