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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33629/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo; ha accolto il secondo e il terzo motivo; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame di fatto sulla sussistenza del vincolo pertinenziale del terreno e per la regolazione delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un soggetto aveva acquistato, con due atti separati, un'unità abitativa e un terreno adibito a giardino nello stesso comune, chiedendo per entrambi l'agevolazione "prima casa". L'Ufficio ha riconosciuto il beneficio solo per l'abitazione e ha recuperato a tassazione l'imposta relativa al terreno, negandone la pertinenzialità. La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il terreno non fosse pertinenza perché astrattamente alienabile separatamente dall'immobile principale. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che il tema della pertinenzialità fosse stato introdotto solo in appello; 2) erronea nozione di pertinenza, affermando che ai fini fiscali vale l'art. 817 c.c. e che il terreno, come giardino/cortile dell'abitazione, era effettivamente destinato al servizio del fabbricato; 3) errata interpretazione della Nota II-bis della tariffa dell'imposta di registro, che estende il beneficio alle pertinenze secondo la nozione civilistica, limitando solo il numero delle unità classificate C/2, C/6 e C/7 per categoria. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, ma ha accolto il secondo e il terzo, rilevando che il giudice di merito aveva dato rilievo alla sola alienabilità autonoma del terreno senza verificare i presupposti oggettivi e soggettivi del vincolo pertinenziale.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riprodotti i contenuti degli atti di primo grado necessari a dimostrare la novità del thema decidendum.

  • art. 817 c.c.

    La nozione di pertinenza ai fini fiscali va ricavata dalla destinazione effettiva e concreta del bene al servizio o ornamento del bene principale, richiedendo elementi oggettivi e soggettivi.

  • Nota II-bis all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Le agevolazioni "prima casa" si estendono alle pertinenze secondo la nozione civilistica di cui all'art. 817 c.c.; per i beni classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 opera solo il limite di una unità per ciascuna categoria.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È il testo normativo in cui è inserita la disciplina agevolativa dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria depositata nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, il concetto di pertinenza non dipende dalla sola qualificazione formale o catastale del bene, ma dalla sua effettiva e concreta destinazione al servizio o ornamento dell'immobile principale.
  • L'accertamento del vincolo pertinenziale richiede la verifica congiunta di un elemento oggettivo, cioè la funzione di servizio o ornamento, e di un elemento soggettivo, cioè la volontà del titolare di destinare il bene accessorio al bene principale.
  • La mera astratta alienabilità separata del bene accessorio non esclude, di per sé, la sua natura pertinenziale, se il rapporto funzionale con il bene principale risulta effettivo.
  • Nella disciplina dell'agevolazione "prima casa", la previsione tributaria sulle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ha funzione complementare rispetto alla nozione civilistica di pertinenza e non introduce un elenco tassativo ed esclusivo dei beni agevolabili.
  • Nel giudizio di cassazione, una censura che prospetti la novità della questione trattata in appello deve essere autosufficiente, mediante completa indicazione degli atti e delle difese rilevanti del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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