Cassazione Penale, Sentenza n. 28305/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del G.i.p. del 21/07/2022 che ha respinto la richiesta di revoca, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa a Persico con sentenze divenute definitive nel 2018 e 2019. Il PM ha rilevato che, nel quinquennio dal passaggio in giudicato, Persico ha commesso un ulteriore delitto (condanna divenuta definitiva il 4/12/2020), evento che, secondo il PM, determina la revoca automatica del beneficio ex lege. Il G.i.p. ha rigettato la richiesta ritenendo irrilevante la revoca in quanto il condannato aveva già espiato le pene oggetto della sospensione in regime di arresti domiciliari tra il 27/02/2020 e il 2/08/2021.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, affermando il principio per cui la revoca della sospensione condizionale prevista ex lege opera automaticamente e ha natura dichiarativa, producendo effetti ex tunc al momento del verificarsi dei presupposti, indipendentemente dal fatto che la pena sia stata già espiata. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se la revoca è obbligatoria ed automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dal beneficio caducato, dovendo contestualmente chiedere al giudice dell'esecuzione la pronuncia dichiarativa ai sensi dell'art. 674 c.p.p. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al G.i.p. per nuovo esame conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, cod. pen.
art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se il condannato, nel periodo di sospensione, commette un delitto per il quale venga inflitta una pena detentiva; la revoca ha natura dichiarativa e opera ex lege al momento del verificarsi dei presupposti anche se la pena risultasse già espiata.
Norma richiamata per i limiti di cumulabilità delle pene; la revoca può essere prevista anche quando altra condanna, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163.
Regola la pronuncia del giudice dell'esecuzione in materia di esecuzione delle pene. La Corte richiama che, pur essendo la revoca automatica, il PM deve chiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria formale ai sensi di questo articolo.
Precedente: Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022 (Farina), Rv. 283092
Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Farina, Rv. 283092
Giurisprudenza richiamata che afferma la legittimazione del pubblico ministero a porre in esecuzione la pena quando la revoca di un beneficio è prevista ex lege come obbligatoria e automatica, con contestuale richiesta al giudice dell'esecuzione di pronunciare la declaratoria.
Massime di principio
- Se sussistono i presupposti previsti dall'art. 168, primo comma, la revoca della sospensione condizionale opera automaticamente ex lege e ha natura dichiarativa; il giudice non può ritenere la revoca inapplicabile perché la pena è già stata in concreto espiata.
- La declaratoria di revoca ha effetti retroattivi (ex tunc) al momento in cui si è verificato il fatto determinante; ciò mantiene in vita, secondo la fattispecie, gli effetti penali della condanna salvo quanto previsto dalla norma.
- Il pubblico ministero è legittimato, quando la revoca è obbligatoria ed automatica, a porre direttamente in esecuzione la pena risultante dalla caducazione del beneficio, purché richieda contestualmente al giudice dell'esecuzione la pronuncia formale di cui all'art. 674 c.p.p.
- Il giudice dell'esecuzione, se chiamato, deve applicare il principio di diritto e pronunciarsi sulla revoca anche quando il condannato ha già scontato la pena: il ruolo del giudice è dichiarativo e procedurale, non discrezionale in presenza di revoca prevista ex lege.
- In casi analoghi è opportuno documentare temporalmente il passaggio in giudicato delle sentenze e la data del fatto nuovo, per verificare la coincidenza con il periodo di efficacia della sospensione e determinare l'automaticità della revoca.
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