Cassazione Penale, Ordinanza n. 13454/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto in cassazione consisteva nella censura, formulata in modo generico, della mancata verifica da parte del giudice della sussistenza di condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., cioè dell'asserita omissione del controllo sull'eventuale evidenza di una causa di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto che il motivo fosse non proponibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, perché la doglianza sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i casi di impugnabilità tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Norme richiamate
Richiamato quale base del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
La Corte lo interpreta come norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente previste, escludendo il ricorso per la dedotta mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norma evocata dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento; la Corte esclude che tale censura sia deducibile nel caso di specie.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione è consentita solo per i vizi di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è deducibile, con ricorso, la generica mancata verifica delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la censura non rientra nelle ipotesi tassative di legge.
- La doglianza relativa all'omesso controllo sull'evidenza di una causa di non punibilità o di proscioglimento non può essere utilizzata per aggirare i limiti di impugnazione propri del patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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