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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28688/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un proprietario, poi proseguita dagli eredi, volta a ottenere il risarcimento per l'occupazione acquisitiva/usurpativa di alcuni suoli e la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima relativa ad altri periodi o porzioni. Il Tribunale aveva condannato il Comune al risarcimento per due terreni e aveva dichiarato inammissibili le domande di indennità per occupazione legittima ritenendole devolute alla competenza funzionale in unico grado della Corte d'appello. In appello, gli eredi avevano riproposto la domanda indennitaria e contestato anche la quantificazione. La Corte d'appello aveva poi deciso nel merito sulla sola indennità di occupazione legittima, liquidandola e disponendo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, rinviando invece le domande risarcitorie in attesa dell'esito del giudizio amministrativo sul provvedimento ex art. 42-bis T.U. espropri. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) sosteneva l'estinzione del giudizio e la prescrizione del credito indennitario per effetto della mancata impugnazione della pronuncia di incompetenza del Tribunale e della successiva riproposizione della domanda; 2) deduceva che la domanda avrebbe dovuto essere trattata con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., con conseguente nullità per la trattazione ordinaria; 3) contestava l'efficacia interruttiva delle diffide stragiudiziali e assumeva l'intervenuta prescrizione di parte delle annualità; 4) censurava il criterio di liquidazione dell'indennità. Gli eredi proponevano ricorso incidentale con cinque motivi: omesso esame di un'ulteriore costituzione in mora del 12 maggio 1994, erronea declaratoria di prescrizione per parte del credito, omessa pronuncia e vizi motivazionali sulla stima dei suoli, violazione dei criteri di mercato per la rivalutazione del bene, e nullità per violazione del contraddittorio sulla dichiarazione di incompetenza funzionale. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale e, nei limiti della censura sulla rivalutazione del bene, anche parte del quarto motivo, respingendo i restanti motivi; ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del Comune di versare l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi del Comune: ha escluso l'estinzione del giudizio e ha affermato che la domanda indennitaria, ritualmente introdotta, mantiene gli effetti interruttivi della prescrizione sino alla decisione sulla competenza/del merito; ha escluso la nullità per la trattazione con rito ordinario anziché sommario; ha respinto la censura sulla quantificazione dell'indennità, confermando il criterio di calcolo fondato sul valore del bene e sugli interessi legali sulla c.d. indennità virtuale di esproprio. Ha invece accolto i primi due motivi del ricorso incidentale, rilevando l'omesso esame di una diffida del 12 maggio 1994 potenzialmente decisiva ai fini della prescrizione, e ha accolto nei limiti di cui in motivazione la censura relativa alla rivalutazione del valore del terreno, osservando che la mera applicazione degli indici ISTAT non è idonea ad aggiornare il valore venale del bene, che richiede una stima coerente con l'andamento del mercato immobiliare. Il quinto motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma richiamata per il sindacato di legittimità sui vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 2943 c.c.

    combinato disposto con l'art. 2945 c.c.

    gli atti stragiudiziali di costituzione in mora possono interrompere la prescrizione del diritto di credito; l'effetto interruttivo opera secondo il contenuto dell'atto e della domanda proposta

  • art. 2945 c.c.

    la prescrizione resta sospesa/interrotta fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio nel quale il diritto è stato fatto valere

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel tema della prosecuzione del giudizio dopo la declaratoria di incompetenza

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione del giudizio a seguito della mancata corretta impugnazione della pronuncia sulla competenza

  • art. 702-bis c.p.c.

    la controversia sulle indennità di espropriazione/occupazione avrebbe dovuto seguire il rito sommario; la sua inosservanza, però, non determina nullità

  • art. 20 L. 22 ottobre 1971, n. 865

    per l'indennità di occupazione il criterio del dodicesimo conserva applicabilità solo per le aree agricole; per gli altri immobili l'indennità va parametrata all'indennità di esproprio dovuta, in misura percentuale riferita agli interessi legali

  • art. 54 T.U. espropriazioni (D.P.R. 327/2001)

    richiamato come base della competenza funzionale in unico grado della Corte d'appello per la determinazione dell'indennità

  • art. 42-bis D.P.R. 327/2001

    richiamato solo come sopravvenienza che aveva imposto una sospensione/pregiudizialità rispetto alle domande risarcitorie

  • art. 71 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'indennità di occupazione

  • art. 64 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'indennità di occupazione

  • art. 72, quarto comma, L. 25 giugno 1865, n. 2359

    richiamato quale disciplina generale per la determinazione dell'indennità di occupazione per immobili diversi dalle aree agricole

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione come se fosse una questione di mera attribuzione di maggiore forza a talune prove

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, se ritualmente proposta, mantiene gli effetti interruttivi della prescrizione anche quando sia stata inizialmente dichiarata la incompetenza del giudice adito, purché la parte abbia comunque coltivato la tutela davanti al giudice funzionalmente competente.
  • L'inosservanza del rito sommario previsto per le controversie indennitarie espropriative non determina di per sé nullità del processo se il contraddittorio è stato rispettato e non risulta un concreto pregiudizio difensivo per la parte.
  • L'indennità di occupazione legittima va determinata in rapporto all'indennità di esproprio dovuta per il bene occupato: per le aree agricole può operare il criterio legale del dodicesimo, mentre per gli altri immobili il parametro è percentuale e può essere riferito al saggio degli interessi legali sull'indennità di esproprio virtuale.
  • Una diffida o messa in mora può interrompere la prescrizione di un diritto di credito; la verifica della sufficienza del suo contenuto è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • In tema di indennità espropriative, il giudice di merito può recepire una stima già esistente, ma deve aggiornare il valore del bene con criteri coerenti con l'andamento del mercato immobiliare e non con i soli indici ISTAT, che riflettono l'inflazione e non le dinamiche delle quotazioni immobiliari.
  • La motivazione per relationem è legittima se il giudice rende intelligibili le ragioni della propria adesione alla decisione richiamata e consente di ricostruire l'iter logico seguito.
  • Le censure di cassazione dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ponderazione del materiale istruttorio sono inammissibili quando mirano solo a sostituire l'apprezzamento del merito con quello del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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