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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33723/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per rapina pluriaggravata in concorso relativa alla sottrazione di un diamante da 82,82 carati mediante l\'inscenamento di una falsa operazione di polizia (finta operazione di arresto). Le difese contestavano la qualificazione giuridica (sostenevano si trattasse di furto o truffa, non di rapina), l\'assenza di violenza o minaccia reale, contraddizioni e lacune nella ricostruzione probatoria, la mancata specificazione del contributo concorsuale di Catrisano Marco, l\'attendibilità e utilizzabilità delle dichiarazioni delle parti offese e la rilevanza comparativa di assoluzioni di altri coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili e manifestamente infondati tutti i ricorsi. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d\'Appello (e, per relationem, del Tribunale), confermando la qualificazione del reato come rapina p. e p. dagli artt. 624 e 625 c.p. con riferimento anche al concorso anomalo ex art. 116 c.p. per la prevedibilità dell\'uso della pistola da parte di Martello. Ha valorizzato la concordanza delle dichiarazioni delle parti offese, il riscontro con i testimoni e le immagini video/fotogrammi; ha escluso vizi di motivazione e ha respinto i rilievi procedurali non sollevati in appello. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. e richiamo alla sentenza costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma sulla rapina: la Corte ha ritenuto che la condotta contestata rientrasse nella fattispecie della rapina, dato che le vittime furono costrette a consegnare il bene dietro minaccia derivante dall\'inscenamento della falsa operazione di polizia

  • art. 625 c.p.

    Aggravanti della rapina: applicate in ragione delle circostanze del fatto e della pluralità di modalità e soggetti coinvolti

  • art. 640 c.p.

    Riferimento al reato di truffa sollevato dalle difese: la Corte ha respinto la riqualificazione prospettata, ritenendo prevalente l\'elemento della minaccia/violenza effettiva o simulata che integra la rapina

  • art. 116 c.p.

    Concorso anomalo: la Cassazione ha condiviso la valutazione che il comportamento del coautore armato fosse un prevedibile sviluppo della condotta fraudolenta, rendendo configurabile il concorso anomalo nella rapina anche per i complici

  • art. 63 c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione delle dichiarazioni delle parti offese (circostanza ritenuta però non decisiva dalla Corte perché non dedotta in appello)

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa con riguardo all\'utilizzabilità delle dichiarazioni rese senza difensore: la Corte ha rilevato l\'omessa deduzione in appello e, comunque, ha ritenuto inammissibili i rilievi

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese del procedimento: la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamo giurisprudenziale: utilizzato per motivare l\'imposizione della somma equitativa (3.000 euro) alla cassa delle ammende, salvo che non sia dimostrata colpa nella determinazione dell\'inammissibilità

Massime di principio

  • Quando la consegna del bene avviene sotto minaccia reale o simulata (ad esempio una finta operazione di polizia) il fatto può essere qualificato come rapina anche se l\'atto iniziale aveva connotazione fraudolenta.
  • La prevedibilità dell\'uso di violenza o minaccia da parte di un correi armato può integrare il concorso anomalo: i complici possono rispondere della rapina se era ragionevole prevedere lo sviluppo violento dell\'azione.
  • La Corte di appello può legittimamente aderire e richiamare la motivazione del giudice di primo grado (cd. "doppia conforme"); in Cassazione il controllo è limitato ai vizi di diritto e di motivazione, non alla valutazione di merito.
  • Questioni procedurali o di prova non sollevate nel giudizio d\'appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione (interruzione della catena devolutiva).
  • Le dichiarazioni delle parti offese possono essere ritenute utilizzabili e credibili se corroborate da riscontri (testimonianze, immagini, elementi oggettivi); eventuali contraddizioni devono essere valutate nel contesto e motivate dal giudice.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando appare manifestamente infondato e comporta condanna alle spese e, talvolta, pagamento di somme alla cassa delle ammende.

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